L’ANAC, a seguito della mancata impugnativa da parte dell’Avvocatura dello Stato dell”ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 01030/2017, divenuta quindi definitiva il 2 aprile 2017, ha deciso di sospendere l’efficacia delle Linee guida 241/2017 per quanto attiene
< img src="https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=303237&ADFPageName=Sole%2024%20Ore%20-%20Enti%20Locali&ADFdivider=|" width="1" height="1" alt="" />< all’obbligo di pubblicare i compensi, i dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti, di cui alle lettere c) e f) del decreto legislativo 33 del 2013, relative .
Il provvedimento è stato adottato con deliberazione n. 382 del 12 aprile 2017, pubblicata il 13 aprile, il cui dispositivo recita “… di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.”
Sospensione – Non è chiaro, innanzitutto, quale sia la fonte del potere dell’Autorità, che di fatto sospende l’efficacia di disposizioni normative seppure con l’espediente di interrompere l’applicazione delle sue Linee guida. Le indicazioni operative della deliberazione n. 241 del 2017 dell’ANAC, infatti, nulla aggiungono di significativo a quanto previsto dall’art. 14 del decreto n. 33 sul punto, fatta eccezione per la discutibile esclusione dall’obbligo di pubblicazione delle informazioni reddituali e patrimoniali per i dirigenti o posizioni organizzative con funzioni dirigenziali nei comuni con meno di 15mila abitanti.
La durata della sospensione è collegata dall’Autorità alla definizione del giudizio da parte del TAR Lazio o ad un auspicato intervento chiarificatore del legislatore. La decisione di passare la palla ad altri soggetti è poco convincente per almeno tre ragioni. Primo. La decisione del TAR Lazio è appellabile al Consiglio di Stato e, come spesso accade, il Giudice di appello potrebbe non confermare la sentenza, favorevole o sfavorevole ai ricorrenti, del giudice prime cure. Secondo. I dirigenti del Garante per la privacy hanno impugnato al TAR solo il provvedimento del segretario generale dello stesso Garante che disponeva per la pubblicazione delle informazioni sui dirigenti e non un atto di natura regolamentare, come le Linee guida ANAC, ragione per cui la decisione giurisdizionale avrà efficacia solo nei confronti delle parti del giudizio in forza del principio di cui all’art. 2909 c.c (“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa). Terzo. Non è chiaro cosa potrebbe chiarire il legislatore, considerato che già l’articolo 7-bis dello stesso decreto 33 prevede in modo chiaro al comma 2 che la “pubblicazione nei siti istituzionali, […], di dati relativi […] a dirigenti […] è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali”.
Semmai spetterebbe all’ANAC, sentito il Garante, con una specifica Linea guida di modifica della deliberazione n. 241/2017, individuare quali limiti devono essere rispettati nella pubblicazione di queste informazioni per garantire la riservatezza dei dati personali, come prevede l’art. 3, comma 2, del decreto 33. La disposizione, infatti, prevede: “L”Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione ….”.
Non è chiaro, poi, quale sia la fonte del potere dell’Autorità di sospendere l’efficacia di disposizioni normative seppure con il marchingegno di .
Cosa fare – In attesa che l’ANAC, in altre occasioni molto interventista, decida cosa fare, è necessario che le amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del d.lgs 165 e gli ordini professionali (e anche gli eventuali altri soggetti che hanno provveduto a tale adempimento) eliminino tempestivamente dalla «Sezione Amministrazione Trasparente» le seguenti informazioni relative ai propri dirigenti:
– i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
E che, di conseguenza, limitino la pubblicazione delle informazioni sui dirigenti ai seguenti documenti:
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atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
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curriculum;
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dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
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altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.