I MOCA sono i “Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti”, chiamati in inglese: “food contact materials”, ovvero tutti quei materiali che entrano in qualche modo a contatto con gli alimenti. In pratica, quando si parla di MOCA ci si riferisce ad esempio agli utensili da cucina e da tavola, ai recipienti e contenitori per alimenti, ai macchinari per la trasformazione degli alimenti, ai materiali da imballaggio e di confezionamento, alle posate, alle stoviglie, etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Essendo quindi che i MOCA entrano in contatto con gli alimenti, è importante che rispettino una serie di requisiti, per fare in modo che non creino pericoli e contaminazioni dannose per la salute dei consumatori. Proprio per questo esiste una specifica legislazione comunitaria e nazionale riguardante i MOCA.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.
In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
Il Regolamento, tra e altre cose, va a dettare le modalità di autorizzazione ed immissione sul mercato dei MOCA, e in questo procedimento un ruolo chiave è affidato all’EFSA, che entro sei mesi (o massimo un anno) dal ricevimento di una nuova richiesta esprime il proprio parere favorevole o contrario all’utilizzo di un dato MOCA.
Il REG CE 1935/2004 non si occupa però solo dell’immissione o della produzione sicura dei MOCA, bensì parla anche di tracciabilità e di corretta gestione degli stessi.
Ad esempio la norma detta le caratteristiche che deve avere l’etichetta di un MOCA, le modalità di rintracciabilità e soprattutto prevede la dichiarazione di conformità MOCA.
Proprio questo aspetto, nonostante il Regolamento sia del 2014, risulta essere ancor oggi poco chiaro, non solo agli utilizzatori dei MOCA, ma anche ai commercianti o ai grossisti.
Ogni MOCA immesso in commercio, deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità che ne attesti la conformità alle norme vigenti. Tale dichiarazione peraltro dovrebbe essere accessibile all’autorità in caso di ispezione.
In questo senso andrebbe aumentata la percezione del rischio degli operatori sulla tematica, poiché l’utilizzo sbagliato dei MOCA, a causa di una non attenta lettura dell’etichetta o dell’assenza della dichiarazione di conformità MOCA, può provocare una contaminazione dell’alimento, che può portare anche gravi danni per la salute a lungo termine.
Sono diverse infatti le sostanze che possono migrare da un materiale all’alimento e un operatore del settore dovrebbe conoscere bene il problema e comportarsi in modo tale da evitare assolutamente qualsiasi migrazione di sostanze dal MOCA all’alimento con cui è a contatto.
Nella seguente tabella riportiamo i materiali considerati MOCA, le norme specifiche di riferimento per ognuno di essi ed il pericolo di migrazione che queste sostanze portano, con infine la frequenza di utilizzo di quel materiale come MOCA:
MOCA autorizzato | Migrazioni | Normativa | Frequenza utilizzo |
Cellulosa e cellulosa rigenerata | Costituenti cellulosa riciclata, vernici per
pellicole mono e bilaccate, solventi, adesivi di accoppiamento |
DM 556/1994 – cellulosa rigenerata
DM 230/2006 – cellulosa rigenerata |
Medio
utilizzo. |
Carte e cartoni vergini | Materie fibrose, sostanze di carica, sost
ausiliarie, imbiancanti ottici, coadiuvanti tecnologici di lavorazione |
DM 21/03/1973 e succ mod : (DM 217/2007 ) – carta e cellulosa | Medio
Utilizzo |
Acciaio inossidabile | Acciaio e metalli | DM 21/03/1973, modificato da ultimo da: DM 176/2009 e DM n. 258 del 21/12/2010
Nota Min San DGSAN 0008474-P-22/03/2011 DM 258 del 21.12.2010 Norma UNI EN 1008-1:2005 |
Alto utilizzo |
Alluminio | Alluminio | DM 18/04/2007 n. 76 | Medio utilizzo |
Banda stagnata (saldata con lega stagno-piombo ed altri mezzi) | Stagno | Norma UNI EN 10202/2004
DM 18/02/84 come modificata da DM n 405/1995 DM 4/03/2005 DM 13/07/1995 Reg CE n. 242/2004 |
Medio utilizzo |
Banda cromata verniciata | Metalli | Norma UNI EN 10202/2004
DM 1/06/88 n 243 – Nota Min san 12174 del 23/04/2010. |
Medio utilizzo |
Gomme e Elastomeri | Derivati della gomma, N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili | Reg CE n. 450/2009
Reg CE n. 1895/2005 |
Raro utilizzo |
Vetro | Sostanze inorganiche, metalli pesanti) | DM 21/03/1973 e succ mod | Alto utilizzo |
Ceramica | Sostanze inorganiche, metalli pesanti) | Direttiva 2005/31
DM 4/4/1985, modificato da: DM 1/02/2007 |
Alto utilizzo |
Plastica | Resine: monomeri/polimeri, additivi, catalizzatori | Reg CE n. 10/2011 e succ mod: Reg 1282/2011 e Reg UE 321/2011
DM 21/03/1973 e succ mod Reg UE 284/2011 (import di utensili da cucina in materie plastiche a base di melammina e poliammide ) Direttiva 2002/72/CE del 6 agosto 2002, relativa a materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prod. alimentari, come modificata da Dir. 2011/8/UE. Reg CE 372/2007, modificato da Reg CE 597/2008 (plastificanti per guarnizioni) |
Altissimo utilizzo |
Plastica riciclata | Resine: monomeri/polimeri, additivi, catalizzatori | Reg CE n. 282/2008
DM n.113 del 18/05/2010 |
Alto utilizzo |
Vernici e rivestimenti superficiali con derivati epossidici (BPA, pitture, lacche..) | Sostanze di partenza, additivi, prodotti di reazione | Reg CE n. 1895/2005 del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell’uso di
alcuni derivati epossidici in materia di MOCA DM 16/02/2011 (recepimento direttiva 2011/8/UE riguardante le restrizioni d’impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica) |
Alto utilizzo |
Siliconi | Sostanze volatili | DM 21 marzo 1973 art 9, c.4 | Raro utilizzo |
Adesivi | Residui di colle | Reg CE 1895/2005 | Basso utilizzo |
Troppo spesso nelle attività alimentari, anche semplici come bar e ristoranti, si utilizzano i MOCA in modo sbagliato e pericoloso per la salute. Da diverso tempo l’EFSA ha emanato pareri preoccupanti sulla gestione dei MOCA. Tali pareri sono stati raccolti dalla Commissione Europea che ha chiesto agli stati membri maggior attenzione sulla tematica, tant’è che in Italia a febbraio 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 10/02/2017, pubblicato il 18/03/2017, che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Nello specifico vengono interessati i seguenti regolamenti:
– Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
– Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
– Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
– Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
– Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
– Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.
Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni.
Le sanzioni coinvolgono chiunque produca o immetta sul mercato o utilizzi materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana.
La norma prevede inoltre l’aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative, l’incremento è determinato sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT.
È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività. E’ altresì importante tracciare correttamente tutti i MOCA (considerati peraltro anche all’interno del RASFF, il portale di allerta europeo) e dare evidenza in ogni momento della loro conformità.
dott. Matteo Fadenti