Dopo i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, la VIII Commissione permanente del Parlamento ha espresso, in sede consultiva, il 6 marzo 2017, parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (atto del governo n. 397), indicando le sue proposte di modifica al correttivo e 3 disposizioni dello stesso che eccedono la delega.

Si tratta dell’ultimo atto prima del via libera definitivo sul provvedimento da parte del Consiglio dei ministri che dovrebbe aver luogo la prossima settimana ai fini dell’acquisizione della firma del Capo dello Stato entro il 19 aprile p.v.

Nel parere la Commissione ricorda innanzitutto che la nuova disciplina sui contratti pubblici necessita, per la sua piena operatività, di una serie di provvedimenti attuativi puntualmente elencati nel codice, la cui adozione, per la quale nella maggior parte dei casi sono già scaduti i termini, è indispensabile per la compiuta applicazione dei principali istituti innovativi, di carattere strategico, del codice medesimo.

In particolare, appare necessario adottare al più presto:

  • il dPCM, volto a disciplinare l’applicazione della procedura di dibattito pubblico, di cui all’articolo 22, comma 2, del codice;
  • il dPCM, volto a definire i requisiti per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, previsto dall’articolo 38, comma 2, del codice, al fine di garantire l’attuazione del sistema della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, che rappresenta un pilastro fondamentale del nuovo impianto normativo, e così consentire l’adozione delle linee guida per l’attuazione del sistema di qualificazione stesso.

Inoltre, anche al fine di evitare l’introduzione disordinata di modifiche normative, spesso di carattere disomogeneo, sulla materia, la Commissione auspica che eventuali, futuri interventi sulla disciplina conservino un carattere unitario ed organico: a tal fine il Parlamento dovrà valutare l’opportunità di verifiche a cadenza triennale, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere.

La Commissione segnala inoltre che alcune delle modifiche proposte nel correttivo potrebbero risultare non pienamente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefinizione. Si tratta delle disposizioni in materia di:

  • appalto integrato, laddove l’articolo 35, comma 1, lettera b), dello schema, inserisce un nuovo comma 1-ter all’articolo 59 del codice, consentendo di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c). Tale norma amplia eccessivamente le possibilità di ricorso all’appalto integrato, laddove la legge delega all’articolo 1, comma, 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità;
  • subappalto, e nella specie dell’articolo 66, comma 1, lettera d), che modifica il comma 6 dell’articolo 105 del codice, e dell’articolo 95, che modifica l’articolo 174, comma 2, del codice, relativo al subappalto nelle concessioni. La prima norma demanda alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere nel bando o nell’avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35. La seconda norma prevede che l’indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi ivi previsti, debba avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto. Entrambe tali modifiche non appaiono coerenti con l’articolo 1, comma 1, lettera rrr), che prevede l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;
  • affidamenti dei concessionari autostradali, laddove certamente in violazione della legge delega – articolo 1, comma 1, lettera iii) – è la modifica proposta dall’articolo 97, comma 1, lettera a), dello schema, che interviene sull’articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali.

Secondo la Commissione è poi opportuno intervenire sulla disciplina relativa al PPP, contenuta nella parte quarta del codice, anche allo scopo di agevolare il reperimento delle fonti finanziarie, garantendo una corretta allocazione dei rischi e definendo più precisamente l’ambito di applicazione.

Sui contratti sotto soglia nelle procedure negoziate per gli appalti compresi tra 40mila e 150mila euro di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del codice, la Commissione propone di innalzare l’invito “di almeno cinque operatori economici” “rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per le forniture e i servizi”.

Sulla disciplina della nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del codice è opportuno evitare la compartimentazione regionale dell’albo dei commissari di gara così come già consigliato dall’ANAC.

Infine, sul criterio del massimo ribasso, la Commissione segnala la necessità di cancellare l’autorizzazione a usare il massimo ribasso per questioni di urgenza, aggiungendo un tetto del 30% al punteggio attribuibile allo sconto economico nelle offerte economicamente più vantaggiose.


Il testo del parere sul decreto correttivo approvato dal Parlamento

Per approfondimenti: sito del Senato

 


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