Con l’esame del rendiconto di un comune, la Corte traccia un utile vademecum per garantire gli equilibri di bilancio
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 15 febbraio 2017, n. 75/2017/PRSP Pres ff. e rel. G. Pizziconi
A margine
La Corte dei conti del Veneto con la deliberazione annotata rileva diverse criticità nella gestione del bilancio di un comune emerse dall’esame del rendiconto.
Il giudice contabile veneto ricorda, innanzitutto, la portata e le finalità del controllo diretto della Corte sul bilancio degli enti locali anche attraverso i revisori dei conti, ascrivibile secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale «alla categoria del “riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa” (sentenza n. 179 del 2007)».
La Corte individua alcune cause di possibili danni irreparabili all’equilibrio di bilancio e, indirettamente, costruisce una specie di vademecum delle criticità sintomatiche della cattiva gestione delle risorse pubbliche.
Per la Corte, in particolare, le disfunzioni da correggere, per garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio, possono essere individuate, fra l’altro, nelle seguenti criticità:
- reiterato ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, che anche nel caso in cui non integri lo sforamento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n 9, potrebbe comunque essere indice di una sofferenza di cassa se si trasforma da una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni a forma sistematica di finanziamento dell’Ente;
- mancata corretta reimputazione in fase di riaccertamento straordinario dei residui agli esercizi di effettiva esigibilità, sintomo di “grave irregolarità contabile nell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata (Sezione delle autonomie, deliberazione 16 dicembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR)”;
- presenza di debiti fuori bilancio, riconosciute peraltro con deliberazioni non sempre trasmesse alla competente Procura della Corte dei conti;
- mancata sana gestione delle partecipate, suffragata dalla presenza di società pubbliche in perdita;
- sforamento di alcuni parametri di deficitarietà strutturale e, in particolare, del rapporto tra lo stock del debito e le entrate correnti;
- mancata adozione della deliberazione diretta a verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze di personale;
- mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, sanzionato dalla legge con il divieto di procedure a nuove assunzioni anche di personale con rapporto di lavoro flessibile.