Ai sensi dello Statuto regionale e del Regolamento generale del Consiglio regionale della Lombardia, sussiste il diritto dei consiglieri regionali di accedere ad atti e documenti delle società partecipate dalla Regione ritenuti utili all’esercizio del loro mandato, senza che possa attribuirsi alcun rilievo, nel silenzio della norma, all’entità di tale partecipazione.

Tar Lombardia, Milano, sez. I, sentenza 17 marzo 2017, n. 656, Presidente De Zotti, Estensore Marongiu

A margine

Nella vicenda, un consigliere della Regione Lombardia chiede alla Giunta di avere copia del verbale di una seduta del Consiglio di Amministrazione (CdA) di una società a partecipazione mista pubblico-privata della stessa Regione.

Dopo aver ottenuto copia del documento con vari “omissis” e ritenuto il documento illeggibile e incomprensibile, il consigliere presenta nuova istanza di accesso, questa volta direttamente alla società che, tuttavia, nega l’accesso, anche dopo una pronuncia favorevole del Difensore civico regionale, in quanto non circostanziato ad un oggetto specifico.

Pertanto il consigliere ricorre al Tar chiedendo l’ostensione integrale del verbale in esame mentre la società si costituisce in giudizio, opponendosi.

Il Tar ritiene il ricorso in parte irricevibile e in parte fondato.

In particolare, il giudice distingue tra il diniego all’originaria istanza di accesso relativa all’intero verbale del CdA, e il diniego relativo all’ultima istanza volta ad ottenere la prima pagina del verbale, contenente l’ordine del giorno della seduta.

Per quanto riguarda la prima domanda, il ricorso risulta notificato ben oltre il termine di legge e, pertanto, è irricevibile.

Quanto al secondo diniego, il ricorso è invece fondato.

Con tale istanza, il ricorrente ha infatti chiaramente evidenziato la necessità di conoscere “almeno gli argomenti posti all’ordine del giorno”, in maniera tale da poter “meglio specificare e orientare la richiesta di accesso agli atti per argomenti determinati” con ciò circostanziando la propria richiesta; per tale ragione, la domanda non può ritenersi meramente riproduttiva delle istanze precedenti, così come, simmetricamente, il diniego opposto dalla società, non può essere qualificato come una mera conferma dei precedenti dinieghi, aventi ad oggetto un’istanza di diverso tenore.

Sotto altro profilo il Tar ricorda che lo Statuto regionale e il Regolamento del Consiglio attribuiscono espressamente ai consiglieri il diritto di accedere ad atti e documenti delle società partecipate dalla Regione, senza che possa attribuirsi alcun rilievo, nel silenzio della norma, all’entità di tale partecipazione, ritenuti utili all’esercizio del loro mandato.

Al riguardo, il Collegio ritiene applicabili alla fattispecie i principi già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali ex art. 43, c. 2, del TUEL secondo cui: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge”.

In tal senso non è pertanto condivisibile l’assunto della società secondo cui costituirebbero un limite normativo all’accesso dei consiglieri regionali le previsioni contenute nell’art. 2422 c.c. in quanto la norma in questione si limita ad attribuire ai soci il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, non potendo da ciò desumersi un generale divieto in capo ai consiglieri di accedere ad “altri” atti societari (nella specie i verbali del CdA della società).

Pertanto il Tar ordina alla società di rilasciare, mediante estrazione di copia, la documentazione richiesta con la seconda istanza.

di Simonetta Fabris


Stampa articolo