Il verificarsi della sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del posto per il periodo di sei mesi, esclude la possibilità del recesso durante la malattia, anche qualora sia decorsa la metà del periodo di prova.
Corte di Cassazione civile, sez. Lavoro, sentenza 8 marzo 2017, n. 5856, Presidente Napoletano, Estensore Tricomi
Nella vicenda, un’infermiera viene assunta da un’Azienda ospedaliera. Tuttavia, all’approssimarsi del termine di sei mesi di prova previsto dal CCNL, l’Azienda recede dal rapporto di lavoro constatando l’inidoneità della neo-assunta allo svolgimento delle mansioni assegnate sulla base di una valutazione negativa.
Al momento del recesso l’interessata si trovava in malattia. La stessa ricorre quindi al Tribunale che dichiara l’illegittimità del recesso durante il periodo di malattia.
La Corte d’Appello, successivamente adita dall’Azienda, riforma la sentenza di primo grado ritenendo legittimo il recesso durante il periodo di prova mentre la dipendente era in malattia, in quanto ciò sarebbe consentito dalla previsione dell’art. 15 del CCNL comparto Sanità del 1995, secondo cui la malattia non impedisce il recesso una volta trascorso il tempo minimo stabilito per il periodo di prova e il recesso sia motivato.
L’ex dipendente ricorre quindi in Cassazione mentre l’Azienda ospedaliera resiste al ricorso.
La suprema Corte ricorda che l’art. 15 (periodo di prova) del CCNL Sanità, stabilisce al comma 3: «Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto…».
Al successivo comma 6 prevede: «Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato».
Secondo il Collegio, alla luce dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 ss. cod. civ. (che rappresentano norme cogenti ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi- integrativi – Cass. n. 14432 del 2016), la previsione contenuta nel comma 3 del citato art. 15 della sospensione del periodo di prova in caso di assenza per malattia deve essere interpretata quale sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, che in detta fase si caratterizza proprio per lo svolgimento della prova.
Il verificarsi della sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del posto per il periodo di sei mesi, esclude, quindi, la possibilità del recesso durante la malattia, anche qualora sia decorsa la metà del periodo di prova, ed in tal senso va letto il richiamo operato, nel comma 6 dell’art. 15 citato, al comma 3.
Come previsto sempre dal comma 3 dell’art. 15, la sospensione può durare al massimo sei mesi, periodo decorso il quale il rapporto è risolto.
Conseguentemente, l’interpretazione del CCNL operata dalla Corte di merito, secondo cui la circostanza che la lavoratrice fosse in malattia non era ostativa al recesso una volta che fosse trascorsa la metà del periodo di sei mesi previsto per la prova, è errata in quanto il periodo di malattia non poteva essere computato nel periodo di prova.
Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata.
di Simonetta Fabris