Nel caso di procedure d’appalto che prevedono l’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione devono essere necessariamente enunciati prima della presentazione delle offerte.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. unica, sentenza n. 71 del 9 febbraio 2017, Presidente R. Vigotti, Estensore P. Devigli.

A margine

Il caso esaminato dal Tar, è quello di una procedura d’appalto in cui la Commissione di gara aveva introdotto, dopo la presentazione delle offerte, ulteriori criteri di valutazione non riconducibili a quelli previsti nella lex specialis.

Il Tar, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, boccia l’operato della Commissione e ricorda che, nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni devono enunciare i criteri di aggiudicazione da applicarsi nelle valutazioni delle offerte. Inoltre, alla luce dei principi della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa, tutti gli elementi da prendersi in considerazione per l’aggiudicazione della procedura, ed il peso assegnato per la valutazione, devono essere resi noti ai partecipanti al momento della presentazione delle offerte, non potendo la stazione appaltante applicare regole di ponderazione o sottocriteri che non siano stati preventivamente portati a conoscenza degli offerenti (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 1.2.2012 n. 514; idem 22.3.2011 n. 1749; Tar Lombardia Milano, sez. I, 29.7.2009 n. 4551; deliberazione ANAC n. 1264/2016).

La fissazione dei criteri selettivi di valutazione delle offerte, perciò, deve sempre precedere l’apertura delle buste contenenti le offerte medesime ed essere effettuata in una fase anteriore alla conoscenza delle soluzioni proposte dai concorrenti.

di Ruggero Tieghi

 


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