L’uso del telefono d’ufficio per fini personali integra il reato di peculato d’uso solo se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio.
Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 8509 del 11 gennaio 2017, Presidente Petruzzelis, Relatore Bassi
A margine
Nella vicenda, la Corte di Appello assolve un ragioniere comunale dal reato di peculato d’uso per avere utilizzato abitualmente i due cellulari di servizio per comunicazioni personali con 166 chiamate in uscita, 40 sms e 95 telefonate in entrata con spese a carico del destinatario.
Tra le motivazioni per l’assoluzione, la predetta Corte afferma che non vi è prova che l’utenza fosse ad uso esclusivo del comune non essendo stato prodotto il contratto e, soprattutto, che non è stata superata la soglia di rilevanza penale del fatto.
La procura propone dunque appello in Cassazione puntualizzando che: le bollette erano in ogni caso a carico del comune; il relativo costo, in media sugli 280 euro, non può considerarsi trascurabile; nel periodo di contestazione il dipendente era in aspettativa in quanto candidato sindaco nello stesso comune.
La Corte di Cassazione ritiene il ricorso inammissibile.
In particolare, il collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali, al di fuori di casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (Sez. Unite n. 19054 del 20 dicembre 2012).
La “produzione del danno apprezzabile al patrimonio della P.A.” o “la lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio” vanno valutati anche tenendo conto se trattasi di contratti telefonici con tariffa “tutto incluso” mentre l’offensività dell’uso indebito, per scopi personali, va comunque verificata con riguardo a ciascuna telefonata effettuata in quanto integrante un’autonoma condotta di peculato d’uso; ciò salvo che, per l’unitario contesto spazio-temporale, le plurime chiamate non possano integrare un’unica ed indivisibile condotta (sez. 6, n. 46282 del 24 settembre 2014).
In tal senso, una condotta unitaria potrà essere ravvisata nel caso di plurime telefonate compiute nello stesso giorno o in un arco temporale ristretto o quando l’utilizzo dell’apparecchio da parte dell’agente è così intenso da poter considerare le diverse chiamate, in quanto ravvicinate nel tempo, espressione di una condotta unitaria.
Nel caso in esame, il ricorso del PM appare generico in quanto non dimostra il danno apprezzabile al patrimonio della P.A. determinato dalla singola o da tutte le telefonate effettuate dal ragioniere non indicando il costo unitario né delle chiamate in uscita, né di quelle in entrata, né degli sms.
Pertanto, l’inoffensività della condotta ascritta all’imputato affermata dalla Corte di appello, per uso economicamente e funzionalmente non significativo del telefono, rimane confermata, tenendo conto del modico costo unitario delle telefonate (ricavato dal dato di esperienza) all’interno del territorio nazionale.