L’ente locale dispone della massima discrezionalità nella valutazione delle proposte di finanza di progetto, anche nel caso in cui il proponente sia una società mista dedicata allo sviluppo di progetti oggetto della proposta stessa.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 febbraio 2017, n. 676, Pres. C. Saltelli, Est. R. Prosperi

La decisione in commento vede il Consiglio di Stato schierato a favore degli Enti locali, laddove, in materia di finanza di progetto, rifiutino di emettere la dichiarazione di pubblica utilità del progetto presentato da un proponente – società partecipata – , se esso appaia eccessivamente oneroso.

Ciò, anche nel caso in cui si verta in materia di teleriscaldamento, cioè un impianto che – a detta del proponente – è ipso facto di pubblica utilità.

In proposito, il Collegio ricorda che l’Ente locale ha massima discrezionalità nel valutare i progetti che le vengono presentati; tale discrezionalità, peraltro, non viene messa in discussione neppure se il proponente è una società mista pubblico-privata, dedicata proprio allo sviluppo di tali progetti.

Pertanto, il diniego (come ovviamente anche l’approvazione) sfugge al sindacato di legittimità, salva l’ipotesi di manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità, che nel caso di specie non sussistono (poiché il Comune aveva addotto problematiche anche di natura ambientale, ostative al progetto – n.d.a.), le diverse argomentazioni sul punto dell’appellante atteggiandosi ad un mero inammissibile dissenso…

Altro elemento di interesse della decisione è costituito dalla valutazione del Collegio sulla tempistica dell’istruttoria del procedimento.

Secondo la società ricorrente, infatti, il diniego era pervenuto dopo una lunghissima istruttoria, in violazione dei principi generali di buona andamento (e di trasparenza) dell’azione amministrativa.

Secondo il Consiglio di Stato, però, non è così; infatti, la lettura (e l’interpretazione) dell’art. 153 del D. Lgs. n. 163 del 2006 non offre in realtà spunti, né letterali, né teleologici, per individuare perentorietà nelle scansioni procedimentali previste per giungere all’approvazione della finanza di progetto; le pretese lungaggini invece appaiono largamente giustificate dai precedenti sofferti dell’intera vicenda, caratterizzata da atti prodromici di natura urbanistica e anche da concessioni edilizie che sono stati emanati e che sono stati tutti puntualmente annullati in sede giurisdizionale. Proprio tali precedenti giurisdizionali non potevano che imporre all’amministrazione una istruttoria particolarmente attenta e accurata, che di per sé non può essere posta a fondamento della pretesa illegittimità del provvedimento adottato, tanto più che di tali precedenti la società richiedente era pienamente consapevole.

(ndr. Il nuovo codice introduce , invece, la perentorietà del termine di tre mesi per la valutazione della proposta – art. 183, c. 15, D.Lgs n.50/2016).

 


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