Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sul Regolamento governativo in merito alla disciplina di dettaglio degli appalti di lavori concernenti i beni culturali, in attuazione degli artt. 146 ss., del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 30 gennaio 2017, n. 263, Presidente Carbone, Estensori Giovagnoli e Prosperi
In particolare, l’articolo 146 del Codice dei contratti ha previsto che: “…con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma si applica l’articolo 216, comma 19”.
Lo schema di Regolamento sottoposto al CdS realizza un passo avanti verso l’obiettivo di un testo organico ed unitario per gli appalti dei beni culturali, che dev’essere ulteriormente perseguito – si legge nel parere – attraverso l’attuazione, se non contestuale, almeno coordinata, anche di altre parti del Codice relative ai beni culturali.
Nel parere, il Consiglio di Stato sottolinea l’opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40.000 euro: in tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall’amministrazione aggiudicatrice.
Infine, il Consiglio di Stato esprime il proprio favore su una delle principali novità previste dallo schema di Regolamento, e cioè sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”, sottolineando che, per prevenire il contenzioso, occorre validare definitivamente tale scelta con previsioni ad hoc attraverso i decreti correttivi al codice appalti.