Il Tar del Lazio rinvia alla Consulta la questione di leggittimità costituzionale del dl n. 78/2010, in materia di esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli Comuni
Tar Lazio, sez. I ter, ordinanza n. 1027 del 20 gennaio 2017 – Presidente Panzironi, estensore Romano
A margine
Alcuni Comuni campani con meno di 5.000 abitanti domandano l’annullamento della Circolare del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2015 che sollecita l’esercizio in forma associata delle loro funzioni fondamentali.
I Comuni chiedono, altresì, l’accertamento negativo dell’obbligo di stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 14, dl 31 maggio 2010, n. 78.
Sul punto, occorre rammentare che, scaduto il termine originario del 31 dicembre 2014 per la predetta gestione associata, con la Circolare in parola è stata dettata una prima disciplina attuativa degli obblighi di legge, imponendo alle Prefetture di procedere alla ricognizione dello stato di attuazione della riforma e la diffida nei confronti dei comuni inadempimenti, secondo specifiche tempistiche e modalità.
Il termine è quindi slittato al 31 dicembre 2015 , poi al 31 dicembre 2016 e, infine, col dl n. 244/2016, al al 31 dicembre 2017.
I Comuni istanti, nel mettere in discussione l’utilizzo obbligatorio del “modulo convenzionale”, sostengono che la Circolare sarebbe illegittima a causa dell’incostituzionalità della disciplina da cui trae origine.
L’art. 14, co. 26-31, del dl n. 78/2010, violerebbe, infatti, la Costituzione per i seguenti profili:
a) per contrasto con l’art. 77, comma 2, cost., in relazione alla evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d’urgenza;
b) per contrasto con gli artt. 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto, 114, 118 cost., con riferimento ai principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali; per violazione dell’art. 117, comma primo, cost. con riferimento all’art. 3 della Carta Europea dell’autonomia locale;
c) per contrasto con gli artt. 133, comma 2, cost., in relazione all’istituzione di nuovi comuni, e con gli artt. 114 e 119 cost., in relazione all’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali;
Parimenti illegittimo sarebbe l’art. 1, co. 110 e 111, della l. r. Regione Campania, n. 16/ 2014, per contrasto con gli artt. 3, 5, 95, 97, 117, comma sesto, 114, 118 cost., con riferimento ai principi di buon andamento, differenziazione e tutela delle autonomie locali.
Appurata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, ritenendola pregiudiziale rispetto alla decisione definitiva del ricorso, il Tar del Lazio sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale.
Resta quindi l’attesa per la decisione della Consulta su di una riforma fondamentale per l’organizzazione e il futuro dei piccoli comuni italiani e dei rispettivi cittadini, diretti beneficiari delle funzioni e dei servizi oggetto di associazionismo.
L’auspicio è quello che il giudice delle leggi sappia finalmente orientare le Istituzioni secondo una lettura costituzionalmente orientata.
Stefania Fabris