Corte dei conti, sez. autonomie, deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017, Presidente T. De Girolamo, Relatore Albo

La Sezione, pronunciandosi su una questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 357/2016/QMIG, risponde ai seguenti quesiti:

  • se un comune può effettuare assunzioni a tempo determinato per ovviare alla grave scopertura d’organico presso l’ufficio ragioneria, determinatasi a seguito di alcune cessazioni dal servizio, pur non avendo l’amministrazione sostenuto spese per contratti a tempo determinato o per forme di lavoro flessibile né nel 2009, né nell’intero triennio 2007-2009, come indicato dai limiti posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010;
  • se può procedere ad effettuare un’integrazione stipendiale in caso di ampliamento dell’orario di un lavoratore socialmente utile che attualmente presta la propria attività presso il comune per 20 ore settimanali.

La Corte ricorda che la disposizione citata prevede che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni ivi contemplate “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 […]” mentre, nella parte finale, dispone che “il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione, enuncia i seguenti principi di diritto:

  1. “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.
  2. “La spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell’ambito delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’ente”.

Tutte le Sezioni regionali di controllo si atterranno ai principi di diritto enunciati ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

 


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