Sulla corretta interpretazione dell’art. 84, co. 3, del d.lgs. n. 267/2000 per il rimborso delle spese di viaggio nei confronti dei consiglieri comunali

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 38 del 20 dicembre 2016presidente De Girolamo, relatore Provvidera

A margine

La sezione Autonomie fornisce la corretta interpretazione dell’art. 84, co. 3 (1), del d.lgs. n. 267/2000, sulle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale, residente fuori dal territorio dell’ente, il quale, in assenza di mezzi di trasporto pubblico, utilizzi la propria auto per raggiungere la sede ove svolge le proprie funzioni politico-istituzionali.

Le valutazioni della Corte riguardano la possibilità, in caso di utilizzo necessitato e motivato del mezzo proprio, di riconoscere un rimborso parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi.

Ad avviso della Sezione ligure, remittente la questione, il rimborso sarebbe ammissibile in quanto consentito dall’art. 77-bis, co. 13, del decreto legge n. 112/2008, a mente del quale “Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”.

Di diversa opinione le altre sezioni regionali, secondo le quali tale norma sarebbe invece inapplicabile sia alle spese sostenute dall’amministratore per raggiungere l’ente (ex art. 84, co. 3, del Tuel) sia a quelle per missioni istituzionali (ex art. 84, co. 1, del Tuel)

La Sezione delle Autonomie manifesta la propria condivisione con la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Sezione ligure, la quale mette in evidenza la differente natura e funzione della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000 (che disciplina le spese sostenute in caso di missione degli amministratori fuori dal territorio comunale), rispetto a quella di cui al terzo comma della medesima norma (che concerne gli oneri sostenuti dall’amministratore residente fuori dal Comune per l’effettivo adempimento del mandato).

Invero, l’art. 84, co. 3, regola una fattispecie relativa ad una spesa per il funzionamento degli organi politico-amministrativi che risulti necessaria per il concreto espletamento dei relativi mandati nella condizione, costituzionalmente garantita, di effettiva libertà e uguaglianza di accesso.

L’altra fattispecie attiene, invece, ad una spesa diversa per finalità (costituendo un rimborso delle spese di viaggio per le missioni degli amministratori e dei dipendenti pubblici) e per connotazione (non essendo caratterizzata dalla necessarietà).

La Sezione precisa, quindi, che in tali circostanze il richiamo effettuato da parte della giurisprudenza contabile ai principi affermati dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 1/CONTR/2011, non appare utilizzabile in via estensiva.

Con la suddetta deliberazione si è inteso, infatti, dare soluzione al quesito riguardante la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di continuare ad autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio anche successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) a seguito dell’intervenuta disapplicazione al personale delle amministrazioni pubbliche delle disposizioni contenute nelle leggi nn. 836/1973 e 417/1978, nelle relative disposizioni di attuazione e nei contratti collettivi.

Il riferimento al “personale contrattualizzato” circoscrive, evidentemente, la portata dei suddetti principi all’ambito della sola casistica riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1 della norma in esame.

Ne consegue che la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale che ha necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui svolge il mandato (e che si trovi a dover utilizzare il mezzo privato di trasporto per l’oggettiva mancanza di mezzi di trasporto pubblico idonei o l’estrema disagevolezza dei collegamenti), in quanto non costituente spesa di missione, ma onere finalizzato all’effettivo esercizio della funzione istituzionale, non rientra nelle limitazioni finanziarie poste dall’art. 6 del d.l. n. 78/2010, bensì in quelle eventualmente previste per le spese degli organi elettivi e di amministrazione.

Ma non è tutto, in quanto, con l’art. 5 del medesimo d.l. n. 78/2010, il legislatore ha modificato soltanto il primo comma della norma in esame, eliminando il riferimento alla possibilità di erogare rimborsi in misura forfettaria ulteriori rispetto alle spese di viaggio effettivamente sostenute per missioni istituzionali.

Non è, invece, intervenuto sul terzo comma del medesimo articolo (che, pure, disciplina il rimborso delle spese di viaggio) e quindi, per tale fattispecie, non può ritenersi implicitamente abrogato l’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, sul rimborso di un quinto del prezzo della benzina per kilometro percorso.

Tale parametro risulta, tra l’altro, conforme al principio di effettività della spesa posto che con il suddetto rimborso, il percipiente verrebbe ristorato di una spesa per l’utilizzo della propria vettura che è stata “effettivamente sostenuta”, non costituendo un’indennità differente o aggiuntiva (né una causa di eventuale guadagno), ma la quantificazione, oggettiva e predeterminata (e ritenuta congrua dal legislatore) del rimborso in mancanza del pagamento del biglietto ad un terzo vettore.

Da sottolineare, da ultimo, il carattere necessario che deve comunque connotare tali spese: da un punto di vista soggettivo, esse devono, infatti, essere collegate alla presenza presso la sede degli uffici per l’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate (come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari)

Da qui l’impossibilità di rimborsare le presenze discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto coperte dall’indennità di funzione.

Con riguardo, infine, al profilo oggettivo, i rimborsi risulteranno ammissibili ove collegati ad un’autorizzazione motivata rilasciata dal Sindaco per l’uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero, quando l’orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l’uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente o il solo possibile.

 

Stefania Fabris

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(1) La norma prevede che “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.


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