Con deliberazione, n. 1310, del 28 dicembre, l’ANAC ha approvato le “prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Si tratta, in buona sostanza, delle linee guida su dati, documenti e informazioni da pubblicare obbligatoriamente, dopo le novità introdotte dal d.lgs 97 dello scorso anno,  sul sito istituzionale di ciascun soggetto destinatario delle disposizioni del d.lgs 33/2013 (art. 2-bis) nella sezione “Amministrazione Trasparente“.

Le indicazioni «annunciate» – Le suddette Linee guida dovranno essere completate con quelle annunciate nella stesso documento: a) per le società in controllo pubblico e a partecipazione pubblica, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali ecc. cui le disposizioni del D.Lgs. 33 novellato si applicano nei limiti della loro compatibilità con la natura di questi soggetti; b) per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 ab. e per gli ordini professionali destinatari di semplificazioni  rimesse dallo stesso D.Lgs. 33 novellato alla competenza dell’ANAC, unitamente a tutta la normativa di attuazione del decreto trasparenza (standard, modelli, schemi, ecc. ex art. 48).

Il quadro delle indicazioni operative  sarà completato anche con la definitiva approvazione delle Linee guida sugli obblighi informativi dei “titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” (art. 14 D.Lgs. 33), che rafforza ed ampia il regime di trasparenza per gli amministratori, i dirigenti e le posizioni organizzative con funzioni o deleghe dirigenziali.

Come avviene per i contratti pubblici,  anche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza acquista un posto sempre più centrale la “soft low” dell’ANAC. All’Autorità, peraltro, il D. Lgs. 33, dopo la novella del 2016, ne affida in toto l’attuazione con il compito, anche, di emanare standard – modelli e schemi per assicurare: a) il coordinamento informativo e informatico e l’uniformità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici; b) la confrontabilità e successiva rielaborazione di queste informazioni; c) la qualità delle informazioni diffuse. Con il conseguente obbligo delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti destinatari a conformarsi alle indicazioni dell’Autorità.

Elenco degli obblighi di diffusione delle informazioni –  E’ di particolar importanza l’allegato 1 alle Linee guida del 28 dicembre scorso con l’analitica ricognizione degli obblighi informativi. Il documento individua, infatti, per ogni sottosezione di 1° e di 2° livello, dati/info/doc da inserire dopo la (quasi totale) riscrittura del decreto  sulla trasparenza del 2013 ad opera del D. Lgs. 97 del 2016 (per il precedente elenco, cfr. delibera ANAC – allora Civit – n.50/2013).

Decorrenza – Il nuovo testo sulla “trasparenza”, in vigore dal 23 giugno scorso, sarà effettivamente applicato dalle pubbliche amministrazioni proprio nel mese di gennaio 2017. Il decreto 97/2016, infatti, è entrato in vigore il 23 giugno scorso, ragione per cui è da tale data che decorre il periodo di riferimento per i nuovi obblighi di pubblicazione. In altri termini, con il 31 gennaio 2017, come precisano le richiamate Linee guida dell’ANAC, scadrà il periodo transitorio e la vigilanza dell’ANAC sarà estesa anche ai nuovi obblighi di pubblicazione.

Per quanto riguarda, le informazioni non più soggette a pubblicazione (monitoraggio dei termini dei procedimenti, provvedimenti finali per concessioni e autorizzazioni, ecc.), l’Allegato evidenzia – mantenendole in elenco seppure con colorazione grigia – che devono essere mantenuti fino alla scadenza naturale dell’obbligo (5 anni).

Chi deve fare e cosa – Nonostante la precisa indicazione normativa, l’ANAC prevede la possibilità di indicare gli uffici in sostituzione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati gli uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altri termini, l’amministrazione può scegliere di indicare l’ufficio responsabile e non la persona fisica, ma ad una condizione: “… il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente“. Il risultato è che scompaiono dal sito i nominativi anche di questi soggetti, così come quelli dei responsabili dei procedimenti ex art. 35 del decreto 33.

Obiettivi strategici e ulteriori livelli di trasparenza –  Fra le novità, è da segnalare l’introduzione dell’obbligo degli organi di indirizzo di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, la cui mancanza rileverebbe, secondo l’ANAC, ai fini delle sanzioni ex 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014 (PNA 2016, § 5.1.).

Obiettivo obbligatorio strategico è la pubblicazione di dati ulteriori nelle are a rischio (10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016- PNA 2016, § 5.1). Per adempiere all’obbligo di valorizzare la trasparenza attraverso la pubblicazione di dati ulteriori nelle aree a rischio, le amministrazioni potrebbero scegliere, ad esempio, di continuare a pubblicare nel loro sito le informazioni e i dati non più soggetti ad obbligo di diffusione dopo le semplificazioni del 2016 (es. monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali; concessioni e autorizzazioni, ecc), indicandoli nell’apposita sezione del PTPCT dedicata alla “trasparenza” con l’accorgimento, però, di indicare in forma anonima i dati personali eventualmente presenti nei documenti da pubblicare (art. 7 bis D.Lgs. 33).

Le scadenze – Il corrente mese è affollato di adempimenti in materia di corruzione e trasparenza, che per comodità sintetizziamo:

  • al più presto
    • introduzione delle misure organizzative per rendere effettivo l’utilizzo da parte di «chiunque» del FOIA;
  •  16 gennaio
    • pubblicazione della relazione del responsabile anticorruzione (RPCT);
  •  31 gennaio
    • adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
    • adeguamento a nuovi obblighi di pubblicazione delle informazioni, dati e documenti;
    • attestazione del Nucleo/Organismo indipendente di valutazione sull’adempimento degli obblighi di trasparenza nel 2016.

Le scadenze sono molto “pesanti” se si tiene conto anche dei nuovi adempimenti procedurali. Basti ricordare che: a) sulla relazione del RPCT deve esprimersi l’organismo di valutazione (OIV o Nucleo); b) prima di adottare il PTPC, gli organi di indirizzo politico devono definire gli obiettivi strategici; c) lo stesso Piano è soggetto ad un doppio passaggio negli organi di indirizzo politico (negli enti locali, approvazione di documento generale da parte del Consiglio e del piano da parte della giunta; negli enti con un solo organo di indirizzo, doppio passaggio, ad es. nel consiglio di amministrazione, prima con l’esame di uno schema di piano e  poi con l’approvazione di quello definitivo).

Senza contare che il PTPCT  dovrebbe essere coerente con il piano della performance, di cui specie molti enti locali sono sprovvisti in mancanza, per previsione leglislativa, del bilancio di previsione di cui il PEG – piano della performance è un contenuto obbligatorio (termine ultimo slittato prima al 28 febbraio con la legge di bilancio 2017 e poi differito al 31 marzo 2017 con il decreto milleproroghe del 2016).

 


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