A seguito della riforma delle regole sul «pareggio di bilancio» (di cui alla L. 164/2016) la Legge di Bilancio 2017 ha definito il quadro del trattamento da riservare al fondo pluriennale vincolato (FPV) rispetto al conseguimento dei vincoli di finanza pubblica che, nel 2016, hanno sostituito la precedente disciplina del patto di stabilità interno.
La questione di maggiore attualità e rilevanza, in particolare, interessa il triennio 2017/2019, rispetto al quale la Legge 232/2016 ha previsto che il fondo pluriennale vincolato concorra, in termini di entrata (fondo iniziale) e spesa (fondo finale), nell’aggregato considerato ai fini del pareggio di bilancio. Fa solo eccezione, così come avvenuto nel corso del 2016, il fondo pluriennale vincolato formatosi per effetto del ricorso ad indebitamento, che risulta esplicitamente escluso e, pertanto, disincentivato.
Tale scelta è, ad evidenza, finalizzata a favorire la realizzazione degli investimenti mediante il ricorso all’avanzo di amministrazione (ovvero l’utilizzo comunque di quest’ultimo), evitando un’ulteriore penalizzazione – per effetto di tale modalità di finanziamento – nelle annualità successive, al momento del manifestarsi dell’esigibilità della spesa.
Tra l’altro, non va dimenticato che, rispetto al 2016, in funzione del ragionevole aumento dell’avanzo strutturale (legato all’ampliamento degli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in fase di bilancio di previsione e al ragionevole incremento delle quote capitale di rimborso dei prestiti per le logiche della rata costante) gli spazi di manovra per l’utilizzo di tali risorse proprie tendono ragionevolmente a crescere.
Naturalmente, a tale scopo, è necessario rispettare rigorosamente i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato previsti dai principi contabili, sia per escludere la possibile configurazione di comportamenti elusivi (con l’applicazione delle conseguenti sanzioni) sia perché la sanatoria intervenuta – proprio con la Legge di Bilancio 2017 – in relazione al fondo pluriennale vincolato 2016 non necessariamente sarà reiterata nei prossimi provvedimenti.
Nel triennio 2017/2019, quindi, le amministrazioni locali fruiscono di una disciplina dei vincoli di finanza pubblica che ha il pregio di sterilizzare gli effetti strutturalmente negativi che deriverebbero (in assenza della considerazione del FPV) da un’esigibilità della spesa in esercizi successivi rispetto a quello di esigibilità dell’entrata, con una maggiore possibilità (soprattutto) di realizzare investimenti.
Rispetto all’esercizio 2016, inoltre, la scelta normativa operata consente agli enti locali di disporre di un quadro definito di medio termine (triennio), con un respiro temporale che indubbiamente favorisce la più efficace programmazione del ciclo di bilancio in corso.
Il descritto criterio di gestione del fondo pluriennale vincolato rispetto ai vincoli del pareggio di bilancio, però, è destinato a modificarsi nell’esercizio 2020 anche in relazione agli esercizi successivi, per effetto delle scelte strutturali operate dalla L. 243/2012 (come modificata dalla L. 164/2016) riprese dalla Legge di Bilancio 2017.
Il fondo pluriennale vincolato, infatti, “entra” strutturalmente nel saldo finanziario (contrariamente al triennio corrente nel quale la scelta è stata devoluta proprio alla Legge di Stabilità da parte della L. 243/2012) ma limitatamente alla quota finanziata da entrate finali.
Ne consegue, pertanto, che non potrà essere computato né il fondo pluriennale vincolato costituito a seguito (e per effetto) del ricorso all’indebitamento né il fondo pluriennale vincolato derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
Di conseguenza, il nuovo regime avrà il pregio di sterilizzare l’effetto negativo derivante dal differimento temporale dell’esigibilità della spesa rispetto alle entrate finali (di parte corrente e di parte conto capitale) ma non rispetto all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, ancorché si tratti di risorse proprie, oltre naturalmente al ricorso all’indebitamento.
Non vi è dubbio che il quadro indicato, connesso alla rilevanza del fondo pluriennale vincolato nei prossimi esercizi, debba essere adeguatamente considerato, in termini gestionali, ai fini della migliore predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019, soprattutto in relazione alla programmazione degli investimenti, con l’obiettivo di ottimizzare le capacità di spesa fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (ad esempio adottando tutte le misure necessarie a garantire che gli interventi avviati con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione si concludano prima del 2020).