Responsabilità erariale dei soggetti che dispongono la liquidazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che non hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati sugli incarichi

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 393 del 28 novembre 2016, Presidente Maggi, Estensore Bersani

A margine

Nella vicenda, la procura della Corte dei conti afferma la sussistenza di un danno erariale conseguente alla liquidazione delle retribuzioni di risultato ad alcuni dirigenti comunali che hanno conferito incarichi di consulenza senza assicurare la pubblicazione dei relativi dati nella sezione trasparenza del sito dell’amministrazione.

In particolare, si richiama l’art. 11, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 150/2009 (oggi abrogato ad opera dell’art. 53 del D.lgs. n. 33/2013 e contestualmente sostituito dall’art. 15 dello stesso D.lgs.) il quale, all’epoca dei fatti, disponeva, in caso di omessa pubblicazione, il divieto di erogazione dei premi ai dirigenti coinvolti.

Secondo la procura quanto liquidato è da considerarsi indebitamene corrisposto e devono pertanto risponderne il direttore generale, quale firmatario delle determine di liquidazione a favore dei vari dirigenti comunali, il vice segretario, per la liquidazione dell’indennità del direttore, nonché i soggetti che, a vario titolo, erano coinvolti nel processo di valutazione della dirigenza ovvero il sindaco e i componenti del nucleo di valutazione del comune.

Ad avviso della Corte dei conti la violazione di tale obbligo e la liquidazione dei premi costituisce illecito contabile e il danno è pari all’ammontare dell’intera retribuzione di risultato indebitamente liquidata a seguito della trasgressione del dovere di pubblicità, indipendentemente dalla valutazione positiva del dirigente.

Pertanto il segretario e il vicesegretario vengono condannati a rifondere le indennità di risultato indebitamente erogate ai dirigenti che hanno assegnato incarichi non divulgati in quanto firmatari dei rispettivi atti di liquidazione e titolari dell’onere di previo controllo del sito prima della liquidazione.

Il sindaco e i componenti del nucleo di valutazione sono invece assolti perché non competenti ad accertare la legittimità dell’azione dei dirigenti sotto profili diversi da quelli evidenziati nelle schede di valutazione le quali non prevedevano obiettivi di trasparenza.

di Simonetta Fabris


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