Il divieto di nuove assunzioni presso le provincie italiane, nelle more del processo per la loro riforma, non trova immediata applicazione nell’ambito delle procedure di stabilizzazione operate dalle province appartenenti a regioni a statuto speciale.
Tar Sicilia, Palermo sez. III, sentenza 2 novembre 2016, n. 2495, Presidente Cogliani, Estensore Tulumello
A margine
Nella vicenda, un’amministrazione provinciale della Regione siciliana dispone l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato dei propri lavoratori precari, sulla base della norma contenuta nell’art. 16, c. 9, del D.L. n.95 del 2012, secondo cui: «nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato». L’autotutela della provincia mira a conformarsi alle perplessità mostrate dalla Corte dei conti circa l’opportunità, sotto il profilo organizzativo, di avviare una stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato prima che fosse deciso il destino delle province siciliane.
Il Tar Palermo, adito su ricorso dei lavoratori, richiamando un suo precedente (Palermo, sez. III, 7 gennaio 2015, n. 28) evidenzia che il legislatore statale, con l’art. 16, c. 9, del D.L. n. 95/2012, ha inteso il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, nelle more del processo di riordino delle province, come una misura prudenziale, in attesa dell’esercizio della potestà legislativa da parte delle Regioni autonome secondo le procedure previste nei rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ex art. 24-bis dello stesso decreto.
Peraltro, ad avviso del giudice, la fattispecie della «stabilizzazione del personale precario» non corrisponde al concetto di «assunzione di nuovo personale», indicato dall’articolo 16, c. 9, del D.L. n. 95/2012 trattandosi, nel primo caso, di assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) di personale già in carico presso l’amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un’utilità.
Pertanto il Tar accoglie il ricorso proposto dai ricorrenti, ritenendo non immediatamente applicabile il divieto di nuove assunzioni di cui all’articolo 16, c. 9, del D.L. n. 95 del 2012 alla stabilizzazione dei precari delle province siciliane e disponendo l’annullamento dei provvedimenti di autotutela adottati dall’ente.
di Simonetta Fabris