L’attività di notifica degli atti concernenti l’accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi, in attuazione rispettivamente dell’art. 60 del D.P.R. 600/73 e dell’art. 26 del D.P.R. 602/73,  rimane, per il messo notificatore (nominato ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296), un procedimento amministrativo complesso e in continua evoluzione, specie in riferimento all’applicazione delle norme disciplinanti l’irreperibilità del destinatario e la conseguente affissione all’albo pretorio del comune.

Il Codice di procedura civile prevede generalmente per il procedimento di notificazione due tipologie di irreperibilità. La prima, comunemente definita relativa, disciplinata dall’art. 140 c.p.c., per la quale in assenza temporanea del destinatario, di persone di famiglia, di addetti alla casa o del portiere, il messo esegue la notifica depositando copia dell’atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione e dà notizia all’interessato per raccomandata con avviso di ricevimento.

La seconda tipologia di irreperibilità, detta generalmente assoluta e prevista dall’art. 143 del Codice di procedura civile, dispone che, qualora non siano conosciuti residenza, dimora o domicilio del destinatario, il messo esegue la notifica mediante deposito di copia dell’atto presso la casa comunale dell’ultima residenza, oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita dell’interessato.

Tuttavia per gli atti di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, in caso di irreperibilità del contribuente è previsto altresì che l’avviso di deposito dell’atto da notificare venga affisso in busta chiusa e sigillata all’albo pretorio del comune.

Di fatto l’art. 60 del D.P.R. 600/73, alla lettera e), recita testualmente: “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e’ abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”;

mentre l’art. 26 del D.P.R. 602/73, al quarto comma, prevede che: “nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune”.

Esaminando i due articoli si evidenzia, a prima vista, che in entrambi i casi viene riportato soltanto l’art. 140 del codice di procedura civile, nonché quello afferente la tipologia di irreperibilità temporanea del destinatario, escludendo tuttavia l’irreperibilità assoluta prevista, secondo l’art. 143, nel caso in cui siano sconosciuti residenza, dimora o domicilio dell’interessato. Anche se, contrariamente a ciò, nel primo periodo dell’art. 60 si esclude completamente l’esistenza di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, riportandoci all’art. 143 c.p.c., mentre l’art. 26 del DPR 602/73 rimanda alle modalità stabilite dallo stesso articolo 60, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., in relazione alla notifica degli atti concernenti la riscossione delle imposte sui redditi, escludendo chiaramente l’irreperibilità assoluta.

In sostanza risulta che la notificazione si possa eseguire con modalità diverse a seconda che l’atto da notificare fosse un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicano le modalità previste dall’art. 140 c.p.c., nel secondo caso, quelle previste dall’art. 60 lettera e) del DPR 600/73, creando un’assurda disparità di trattamento.

Di fatto l’agente notificatore sembra che non debba fare differenza tra l’irreperibilità relativa e quella assoluta, dovendo rispettare soltanto la specifica procedura dell’art. 26 citato, penalizzando il destinatario dell’atto e in violazione inoltre, secondo la Corte Costituzionale, dell’art. 3 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con Sentenza 19 novembre 2012 n. 258, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma dell’art. 26 del DPR 602/73, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del DPR 600/73, anziché “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario… si esegue con  le modalità previste dall’art. 60, primo comma, lett. E) del DPR 600/73.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (nn. 10189/2003, 7268/2002, 10799/1999, 4587/1997) la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuato secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito;

mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al DPR 600/73, lettera e), sostitutivo, per il procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c., quando il messo non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Pertanto si definisce che la notificazione ai sensi dell’art. 60 lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile, malgrado le ricerche effettuate dal messo, reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale.

Infine, per quanto concerne la pratica di affissione all’albo per irreperibilità del destinatario possiamo definire che, per gli atti di accertamento delle imposte sui redditi (ex DPR 600/73), la stessa si esegue in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell’art. 60 lett. e), solo in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (ex art. 143 c.p.c.) e la notifica si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione, escludendo l’affissione per il caso di irreperibilità relativa (ex art. 140 c.p.c.). Diversamente, in relazione agli atti di riscossione delle imposte sui redditi, ex D.P.R. 602/73, la procedura di affissione si esegue non solo in caso di irreperibilità assoluta (art. 143 c.p.c.), e quindi ai sensi dell’art. 60 lett. e) qualora non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente, ma anche in caso di irreperibilità relativa (ex art. 140 c.p.c.), ovvero se si conosce la residenza del destinatario, ma lo stesso risulta temporaneamente assente e la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del comune (art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73).

William Iaria


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