La Commissione dimostra di non condividere le penalizzazioni previste dalla bozza di decreto sulla scelta del regime di gestione in house per i servizi pubblici locali a rilevanza economica e chiede di circoscrivere maggiormente le norme per il Servizio Idrico Integrato in conformità all’esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 e ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012.

La proposta-di-parere è pertanto favorevole ma subordinata a diverse condizioni, tra cui:

  1. in merito all’ambito di applicazione del decreto (art. 3), onde evitare incertezze interpretative, sembra necessario individuare puntualmente quali siano le norme relative alle modalità di affidamento che “integrano e prevalgono sulle normative di settore” comprendendo anche le misure relative all’organizzazione dei servizi a rete (come ad es. gli articoli 6, 7 e 13); è inoltre opportuno, al fine di evitare incertezze interpretative con le norme del decreto in esame, esplicitare che è fatto salvo quanto previsto in materia di affidamenti diretti di trasporti pubblici locali dal Regolamento CE n. 1370 del 2007;
  2. in ottemperanza ai principi di delega e, coerentemente, con le scelte che la Camera ha da poco compiuto (DDL acqua pubblica) e che trovano conferma anche nell’ordinamento europeo, va previsto che il Servizio Idrico Integrato sia disciplinato, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012 e, dunque, dell’esito referendario, da specifica normativa di settore (analogamente a quanto il decreto in esame già prevede per il settore del gas e per quello dell’energia all’articolo 3, comma 3). Di conseguenza, è necessario circoscrivere l’ambito di operatività delle disposizioni contenute nel decreto che presentano una portata generale, comprese quelle aventi contenuto meramente abrogativo, in modo da non alterare il quadro normativo attualmente vigente nel settore (anche a seguito della su ricordata pronuncia della Corte Costituzionale);
  3. in conformità con quanto previsto dalla legge delega 124/2015, articolo 19, comma 1, lettera, e) e alla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità, è necessario escludere ogni forma di gerarchia tra i diversi modelli di affidamento dei servizi, assicurando agli enti locali la possibilità di scegliere la modalità di affidamento che risulti più efficiente e vantaggiosa per l’utente e la collettività, fermo restando il rispetto dei principi comunitari e l’obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di scelta. Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell’articolo 7 e prevedere per tutte le forme di affidamento, compresi gli affidamenti diretti ai sensi del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 o gli affidamenti ad azienda speciale, che l’ente locale dia conto, nelle motivazioni del provvedimento di scelta, dei benefici per la collettività della forma di affidamento prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità, tenendo altresì conto dei costi standard di cui al comma 2 dell’articolo 15; estendere ad ogni forma di affidamento la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 7 relativa all’obbligo di inserimento del Piano economico finanziario PEF nel provvedimento motivato di scelta della modalità di affidamento;
  4. nella medesima prospettiva occorre escludere anche per le ipotesi di affidamento in house la previsione di termini massimi di durata dell’affidamento irragionevoli e penalizzanti. Eliminare quindi il riferimento al termine massimo di cinque anni di cui all’articolo 8, comma 3;
  5. inoltre, modificare il comma 5 dell’articolo 7 prevedendo che il parere preventivo (obbligatorio ma non vincolante) sullo schema di atto deliberativo sia reso dall’Autorità di regolazione, ove istituita, mantenendo il parere dell’Antitrust solo nei servizi in cui non opera  un’Autorità di regolazione;
  6. all’articolo 13, comma 3, è opportuno riaffermare la validità delle deliberazioni degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive e successive, da parte dei singoli enti locali partecipanti, già prevista dall’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 138/2011, come modificato dalla legge di stabilità 2015, al fine di garantire l’ordinario ed efficace svolgimento delle funzioni e dei servizi a questi attribuiti;
  7. nell’ambito della disciplina del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata di cui all’articolo 11, e conformemente a quanto previsto dal parere del Consiglio di  Stato, è opportuno prevedere espressamente, in relazione al diritto di indennizzo spettante al gestore uscente, che eventuali ritardi nella corresponsione del suddetto indennizzo non facciano sorgere alcun diritto di ritenzione dell’impianto;
  8. in materia di procedure di scelta del contraente, all’articolo 17, comma 2, lettera a) è opportuno, al fine di consentire un maggior margine di flessibilità alle stazioni appaltanti, prevedere che nello svolgimento delle procedure la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell’affidatario sia una scelta e non un obbligo;
  9. con riguardo al regime delle inconferibilità degli incarichi di cui all’articolo 19, in tema di efficacia temporale, è opportuno estendere l’operatività della norma anche agli incarichi in essere che, conseguentemente, sarebbero destinati a cessare se in contrasto con la disciplina stessa; sarebbe inoltre opportuno precisare cosa si intende, all’art. 19 comma 1 lettere a) e b), per “direttamente preposti”;
  10. all’articolo 21 in materia di contratto di servizio, occorre coordinare la previsione che il contratto di servizio viene stipulato contestualmente all’atto di affidamento con le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016).

La Commissioni Affari Costituzionali ha infine rappresentato come propri i rilievi della Commissione Trasporti sulla parte del decreto dedicata al trasporto pubblico locale.

di Simonetta Fabris


Stampa articolo