Con comunicato del Presidente dell’ANAC in data 5 ottobre 2016 sono state fornite “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”.
L’art. 97, comma 2, del d.lgs 50/2016 prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e)».
L’ANAC ricorda, innanzitutto, che:
- la facoltà di avvalersi dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, è prevista esclusivamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In tal caso nella documentazione di gara è opportuno indicare che non si procede all’esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci.
- ai sensi del citato’art. 97, comma 6, «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa», anche se ciò non è espressamente previsto nella documentazione di gara.
L’Autorità fornisce poi precise indicazioni per ciascuno dei cinque criteri indicati dal nuovo Codice, fra i quali sorteggiare quello da applicare in sede di gara:
- criterio sub lett a) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media: in questo caso l’abrogazione dell’art. 121, comma 1, d.p.r. 207/2010, senza che il relativo contenuto sia stato trasposto nel nuovo Codice, comporta che “il mancato accantonamento di un’offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara”;
- criterio sub lett b) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e’ pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e’ dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra“, la mancata indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il 10%, può essere colmata leggendo la norma come se fosse sottintesa la frase «rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso»;
- criterio sub lett. c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento e criterio sub lett d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento, i due criteri portano al medesimo risultato, per cui può essere utilizzato indifferentemente uno dei due;
- criterio sub lett. e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’ superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento ((tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4, , si tratta dello stesso criterio della lettera a) con la manipolazione della media degli scarti, per cui, una volta accantonate le ali, individuata la media e lo scarto medio delle offerte che superano la predetta media, questo deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da moltiplicare allo scarto quadratico medio (con l’annotazione che il metodo e) coincide con quello a) quando il coefficiente estratto è pari a 1).