Pubblicato il comunicato del Presidente ANAC che fornisce chiarimenti sulla possibilità di effettuare affidamenti diretti a società in house nelle more dell’emanazione, da parte dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori previsto dal comma 1 dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016.

Nel comunicato si ricorda che l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti a società in house, istituito presso l’ANAC ai  sensi del comma 1 dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, dovrebbe avvenire dopo che è stata riscontrata l’esistenza dei requisiti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità stessa definisce con proprio atto.
La  norma pone dunque a carico dell’ANAC la definizione, con proprio atto, delle modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei  requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.

L’adozione di tale provvedimento richiede la previa analisi dell’incidenza delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti identificativi dell’istituto dell’in house providing.
Tenuto  conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell’iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l’affidamento  diretto a società in house può  essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni  aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei  medesimi termini nell’art. 5 del D.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle  prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione.
In un’ottica  sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione dell’art. 192, comma 1,  (secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di  procedere ad effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale), presupponga  l’istituzione dell’elenco e l’adozione dell’atto dell’Autorità e,  conseguentemente, che la disposizione non valga a istituire, nel diverso attuale contesto, la pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla possibilità di effettuare affidamenti in house.

Le domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso definite.

Il testo del comunicato ANAC del 3 agosto 2016.

di Simonetta Fabris


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