La ratio dell’esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione è quella di assicurare l’amministrazione sulla provenienza dell’atto e sulla riferibilità della domanda a chi ne appare l’autore al fine della certezza dei rapporti giuridici tra le parti

Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, sezione IV sentenza n. 3685 del 24 agosto 2016, Presidente Greco, Estensore Taormina

A margine

Nella vicenda, una candidata ad un concorso pubblico presso un Ministero viene esclusa dallo stesso per non aver sottoscritto la domanda di partecipazione.

In primo grado, il Tar Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, con sentenza n. 1373 del 7 settembre 2015, respinge il ricorso per l’annullamento del provvedimento di esclusione richiamando il bando di concorso il quale prevedeva espressamente che non si sarebbe tenuto conto delle domande non firmate o presentate oltre il termine e che l’amministrazione, per difetto dei requisiti prescritti, poteva disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Quanto poi all’asserita tacita ammissione al concorso sostenuta dalla ricorrente, per aver la stessa comunque svolto le prove scritte (prima della verifica della mancanza della sottoscrizione da parte della commissione) vi ostava la previsione contenuta nell’art. 4 del provvedimento del direttore generale del 21 maggio 1998, in base al quale “tutti i candidati si intendono ammessi alle prove scritte con riserva dell’accertamento (…) di quanto previsto dall’art. 6 del bando circa i termini per la presentazione della domanda e la sottoscrizione della stessa”: pertanto, la pubblica amministrazione si era riservata di valutare la sussistenza dei requisiti per l’esclusione e/o per la non ammissione dei concorrenti all’esito dello svolgimento delle prove scritte.

Conseguentemente, considerando la previsione della sottoscrizione un requisito formale funzionale a valutare la riferibilità della domanda al concorrente, la responsabilizzazione sulla serietà della partecipazione, l’autodichiarazione e la responsabilizzazione sulla veridicità dei contenuti ivi riportati, il giudice di primo grado ritiene il provvedimento di esclusione legittimo.

La ricorrente si appella quindi al Consiglio di Stato che accoglie il ricorso riformando la prima sentenza e disponendo l’annullamento degli atti impugnati.

In particolare i giudici di Palazzo Spada, pur condividendo l’orientamento giurisprudenziale generale secondo cui “nei pubblici concorsi la necessità di presentare la domanda di partecipazione con sottoscrizione in originale non è solo frutto di una regola destinata a tutelare la parità tra i concorrenti alla selezione ma è anche coerente, in termini più generali, con il principio di auto-responsabilità atteso che in forza di detto principio, le conseguenze della non conformità della dichiarazione al modello fissato a pena di esclusione dall’amministrazione ricadono inevitabilmente sul dichiarante..” non lo ritengono applicabile alla fattispecie in esame in ragione della singolarità e particolarità della vicenda.

Più in dettaglio il Consiglio ricorda che la ratio del principio enunciato non è quella di “punire” la distrazione di chi dimentica di apporre una sottoscrizione alla domanda di partecipazione compilata ma invece quella di assicurare l’amministrazione sulla provenienza dell’atto, e sulla riferibilità della domanda a chi ne appare l’autore al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici tra le parti.

Se così è, la sanzione espulsiva ben potrebbe essere evitata laddove il soggetto che presentò la domanda, ad esempio, accortosi dell’errore riposante nella omessa sottoscrizione, con un nuovo atto ne “riconosca” la riferibilità a sé medesimo, prima che l’amministrazione ne disponga l’esclusione dal concorso.

Nel caso di specie, sulla scorta della domanda non sottoscritta, l’odierna appellante venne ammessa alle prove, vi partecipò, e pertanto:

  • non v’era alcun dubbio sulla identità della medesima;
  • non v’era alcun dubbio sulla coincidenza tra il soggetto autore della domanda ed il soggetto che partecipò alle prove;
  • non v’era alcun dubbio sulla persistenza della volontà della autrice della domanda di partecipare alle prove.

Pertanto, tutte le esigenze generali individuate dal Tar risultano pienamente soddisfatte.

di Simonetta Fabris


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