Accertamenti tributari, finanziamenti comunitari e schemi di bilancio sono gli aspetti più significativi su cui è intervenuto recentemente il quinto provvedimento correttivo dei principi contabili armonizzati, approvato in data 4 agosto 2016.

Si tratta di un percorso progressivo, inizialmente ipotizzato, che nel quadro complesso di una rilevantissima riforma dell’ordinamento contabile degli enti locali (in un periodo già di per sé non agevole) consente un perfezionamento sistematico delle regole da utilizzare, anche a seguito dell’emersione delle problematiche derivanti dalla loro applicazione concreta.

Entrate da recupero evasione – Sicuramente, il profilo di maggiore rilievo concerne le entrate tributarie, avuto riguardo alla contabilizzazione delle attività di verifica e di accertamento (in senso fiscale e non contabile).

La novità concerne in particolare le entrate gestite mediante ruoli ordinari, per cui la condizione di esigibilità “scatta” al momento della loro emissione purché la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini di approvazione del rendiconto.

Tale criterio viene ora esteso anche alle ipotesi di emissione di avvisi di accertamento e di liquidazione, per cui – a questo punto – trova applicazione il medesimo criterio di imputazione, con il superamento della precedente impostazione che, in effetti, poteva risultare penalizzante.

Quest’ultima, in particolare, prevedeva (per l’accertamento di entrate non precedentemente iscritte, ad esempio perché non si era provveduto all’emissione del ruolo ordinario in quanto il contribuente era sconosciuto) l’imputazione all’esercizio nel quale l’avviso sarebbe divenuto definitivo, fatta salva l’ipotesi di pagamento anticipato.

In questo modo, ad evidenza, si allinea il trattamento riservato al “recupero” con emissione di avviso alla logica seguita in relazione ai ruoli ordinariamente predisposti.

La descritta regola di imputazione (che impone di attendere la definitività del provvedimento) viene però mantenuta, seppure con una logica transitoria, nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile alla data di entrata in vigore del D.Lgs 118/2011.

Il cambio del criterio riguarda anche le ipotesi di entrate accertate per cassa, in relazione alle quali si stabilisce ora che seguono la medesima soluzione le entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie, salvo i casi in cui la lotta all’evasione è attuata attraverso l’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento,  di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall’ente e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione scade.

Fondi comunitari – Rispetto ai fondi comunitari, invece, il principio è stato emendato per chiarire che le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i trasferimenti correnti, comprese le quote destinate agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari).

Inoltre, vengono definite le regole per la corretta imputazione nell’ambito delle diverse classificazioni del bilancio, stabilendo che le amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell’ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”, definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall’Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intera operazione secondo le modalità del progetto presentato.

Poiché tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come effettuata in assenza di discrezionalità, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila, devono procedere alla contabilizzazione dei flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.

Schemi di bilancio/rendiconto – Numerose, infine, si presentano le novità riguardanti gli schemi di bilancio, per realizzare sia alcune correzioni (talvolta semplicemente nominalistiche) sia alcuni miglioramenti dell’informativa rilasciata. Ad esempio, rispetto alle correzioni, è specificato che il dettaglio originariamente riferito alla voce “di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente” ora è etichettato esclusivamente all’“avanzo utilizzato anticipatamente”, perdendo il riferimento al vincolo. Dal punto di vista del miglioramento dell’informativa rilasciata, invece, è ora previsto che il dettaglio della componente “accantonata” del risultato di amministrazione sia meglio specificato, distinguendo il “fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti”, il “fondo perdite società partecipate”, il “fondo contenzioso” e gli “altri accantonamenti”.


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