“È illegittimo il provvedimento di un Comune che ha dichiarato irricevibile la domanda per lo svolgimento di una manifestazione fieristica locale”.
Tar Sardegna, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 835, Pres. Scano, Rel. Sacno.
Commento: La sentenza è corretta, ed ha applicato il principio delle liberalizzazioni delle attività economiche, previsto nel Trattato CE. Come ha rilevato anche il Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 244, il Comune non ha alcun diritto di esclusiva per lo svolgimento delle attività fieristiche nel suo territorio.