Il Comune che eroga contributi o concede in uso immobili comunali a soggetti terzi, per la realizzazione di eventi culturali, non incorre nel divieto di sponsorizzazione se dimostra che è necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali e che è utile alla collettività.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 77 del 30 giugno 2016; Pres. M. Pischedda, Rel. D. Alberghini
A margine
Un comune intende concorrere nell’organizzazione di un evento culturale organizzato da un ente senza scopo di lucro, in particolare, vorrebbe concedere l’erogazione di un contributo, l’uso di locali comunali ed il proprio patrocinio: può farlo o incorre nel divieto di sponsorizzazioni previsto dall’art. dall’art. 6, comma 9, del decreto legge 78/2010?
I giudici contabili ritengono che, a determinate condizioni, siffatte condotte siano legittime.
La questione in argomento è stata affrontata numerose volte dalla giurisprudenza contabile e su di essa si è formato un consolidato orientamento teso “a precisare come, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata” (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR)” (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).
Per quanto riguarda il divieto previsto dall’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, una contribuzione pubblica può qualificarsi come spesa di sponsorizzazione quando “presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine (cfr. deliberazione n. 1075/2010/PAR). Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico. L’attività, dunque, che rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione.” (Sez. reg. contr. Lombardia, 248/2014).