In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. L’ Accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza. Infatti l’Accordo non tratta solo del corso per RSPP o ASPP ma va a toccare diversi temi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Di seguito si riportano alcune significative novità che seguono la struttura dell’Accordo.
Titoli di studio ed esoneri
L’Accordo è andato a rivedere il comma 5 dell’art. 32 sulle classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B), andando ad individuare ulteriori titoli di studio validi, riportati nell’ Allegato I. I titoli di studio riportati sono ben 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento, derivanti da diverse facoltà. C’è da dire che non tutte le classi di laurea individuate possono rientrare tra quelle dove la sicurezza è un argomento portante del corso di studi. Molte di queste infatti non presentano all’interno dei programmi di studio la materia della sicurezza sul lavoro e apparentemente sembrano c’entrare poco o nulla con la materia. Purtroppo in questo caso si è persa l’occasione per selezionare gli esperti in materia, non per far diventare la sicurezza sul lavoro una “nicchia” per pochi, ma piuttosto per riconoscere ad alcune figure professionali, competenze specifiche che per troppo tempo sono state fatte diventare proprie di figure che con la sicurezza c’entrano poco. Basti pensare ai Tecnici della prevenzione, una delle poche figure che nel percorso universitario affronta in maniera specifica il tema della sicurezza, che si vede paragonata ad alcuni ingegneri che mai trattano la materia specifica.
Sempre in questa sezione dell’accordo viene riportato un concetto quanto meno poco chiaro: “Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo”.
Da queste righe sembra di capire che qualcuno possa beneficiare anche dell’esonero anche del Modulo C. In questo caso potrebbero essere proprio quelle figure, come appunto i tecnici della prevenzione, che nel percorso di studi trattano la materia e che quindi potrebbero vedersi abbonato anche il modulo di 24 ore. Oppure sembra di capire che esami specifici sulla sicurezza sul lavoro o master post laurea, possano portare all’esonero del Modulo C se combaciano gli argomenti trattati con quelli previsti dall’Accordo.
Individuazione dei soggetti formatori
Sicuramente in questo caso il nuovo Accordo chiarisce concetti che nell’Accordo del 2006 rimanevano incompiuti e poco chiari. Il punto 2 dell’Accordo esplicita chiaramente l’elenco dei soggetti formatori. Tali soggetti possono essere: Regioni e Province Autonome, gli Enti accreditati alla regione, le Università, le scuole di dottorato aventi ad oggetto la tematica della sicurezza sul lavoro, le istituzioni scolastiche limitatamente a studenti e personale, l’INAIL, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’amministrazione della Difesa, Ministeri (salute, lavoro, sviluppo economico, interno), le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i fondi interprofessionali e gli ordini.
Requisiti dei docenti
L’Accordo semplifica ed uniforma la questione, andando a prevedere per (quasi) tutti i corsi della sicurezza i requisiti previsti dal D.L. del 6 marzo 2013. Questi requisiti sono applicabili ai seguenti corsi: RSPP, ASPP, Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori. Tali criteri non sono previsti per i corsi di Primo Soccorso, dove il docente deve essere un medico, coadiuvato per la parte pratica da un esperto in materia di primo soccorso, e per la Prevenzione Incendi dove non è previsto al momento nessun requisito del docente.
Organizzazione dei corsi
Su questo punto poco è cambiato, comunque si specifica in maniera chiara come deve essere organizzato il corso. Infatti, per ciascun corso il “soggetto formatore dovrà”:
- indicare il responsabile del progetto formativo, il quale può essere un docente dello stesso corso;
- indicare i nominativi dei docenti;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento.
L’Accordo prevede che ai corsi dei Moduli A, B e C possono partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30) e viene anche definito che le 35 unità si riferiscono ai corsi di aggiornamento.
Metodologia di insegnamento e apprendimento
Viene superato quanto previsto dai vecchi accordi in quanto le nuove indicazioni metodologiche riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti. Tali norme sono riportate nell’Allegato V che rappresenta una seria e qualificante novità dell’Accordo.
Allo stesso tempo si richiamano i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning che deve rispondere a quanto definito nell’Allegato II (che sostituisce integralmente il precedente Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011.
Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo
Questo è uno dei temi che più di tutti ha subito variazioni, rispetto a quanto previsto dal precedente accordo. Come prima i moduli A e B sono sia per ASPP che per RSPP, mentre il C è esclusivo per gli RSPP. Ecco la nuova strutturazione:
Modulo A:
- viene abolito l’Allegato A1 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi del Modulo escludendone, rispetto al precedente, alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B.
- la durata complessiva rimane di 28 ore a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche di apprendimento finale,
- la fruizione del Modulo A è consentita anche in modalità e-Learning
Modulo B:
- sono aboliti i prospetti 1 e 2 e l’Allegato A2 dell’Accordo del 26 gennaio 2006,
- è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9,
- il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione,
- i moduli B di specializzazione sono:
- Modulo B-SP1: agricoltura – pesca della durata di 12 ore,
- Moduli B-SP 2: cave – costruzioni della durata di 16 ore,
- Modulo B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
- Modulo B-SP4: chimico – petrolchimico delle durata di 16 ore
- le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi.
Modulo C:
- Viene abolito l’Allegato A3 relativo ai contenuti minimi del corso che, oltre ad una migliore e puntuale definizione degli obiettivi formativi, modifica i contenuti stessi Modulo introducendo una unità didattica relativa al “Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato”.
- La durata complessiva rimane di 24 ore
- La verifica dell’apprendimento è obbligatoria
La valutazione degli apprendimenti
Per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti si specifica che sono necessari test a 30 domande multiple con almeno tre alternative di risposta (sia per i moduli A, B e C), 5 domande aperte (relativamente al modulo B), eventuali colloqui di approfondimento (per moduli A e B) e colloquio finale individuale per il modulo C. Tutto evidentemente dovrà essere verbalizzato.
La formazione pregressa
Si riferisce a coloro che hanno svolto i percorsi formativi previsti dall’Accordo del 26 gennaio 2006 ed in particolar modo rispetto alla nuova articolazione del Modulo B.
Tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.
L’accordo riporta una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo. Il nuovo Accordo prevede che, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
L’aggiornamento
Anche su questo punto sono state fatte diverse modifiche sostanziali, soprattutto in reazione al monte ore. Le ore dell’aggiornamento infatti adesso, indipendentemente dal settore, risultano:
- RSPP: 40 ore nel quinquennio
- ASPP: 20 ore nel quinquennio
Gli “aggiornamenti” equivalgono ai corsi con il massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze. Allo stesso tempo viene confermato come, per tutto il monte ore, l’aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning.
Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall’Accordo. Non è previsto, giustamente, alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro. Anche l’aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.
Alcune tipologie di corsi non sono validi per l’aggiornamento di RSPP e ASPP. Ad esempio i corsi per dirigenti e preposti, prevenzione incendi e Primo soccorso. Anche i corsi di specializzazione del Modulo B non possono essere considerati aggiornamento.
Sono, invece, da ritenersi validi, ai fini dell’aggiornamento, la partecipazione ai corsi per formatore e per coordinatore e viceversa.
In relazione al numero dei partecipanti ai convegni l’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 fissa per i “Coordinatori” la validità della formazione tramite convegno qualora il numero dei partecipanti non superi le 100 unità. L’Accordo modifica l’Allegato eliminando il numero minimo dei partecipanti.
Decorrenza dell’aggiornamento
L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune. Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l’obbligo di aggiornamento decorre:
- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.
I RSPP e ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dall’Accordo. Ad esempio per tutti coloro il cui quinquennio scadeva nel 2011 l’aggiornamento potrà essere rispettivamente di 40 o 20 ore complessive (viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore).
In questo caso la semplificazione può essere vista in senso positivo, visto che diventa importante la qualità delle ore piuttosto che la quantità e si permette ai professionisti di evitarsi inutili ripetizioni di argomenti in corsi diversi.
Attestazioni
L’Accordo prevede che nell’attestato siano riportati:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso;
- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
- periodo di svolgimento del corso;
- firma del soggetto formatore.
Viene, inoltre, previsto che presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.
Corsi in modalità e-Learning
Anche su questo tema è stato fatto molto e probabilmente quanto previsto può definirsi qualitativamente corretto. Innanzi tutto si chiarisce che il metodo e-learning si può utilizzare solo per quei corsi dove la norma lo prevede espressamente. Questo sicuramente è un aspetto molto positivo che chiarisce un concetto che spesso veniva male interpretato.
L’Allegato II, sostituisce completamente l’Allegato I dell’Accordo del 21 dicembre 2011, e definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-Learning. Nell’Allegato II sono definite le specifiche di carattere organizzativo e tecnico, i profili di competenza per la gestione didattica e tecnica nonché i criteri per la redazione del documento progettuale di ogni corso. Deve essere redatta, per ogni corso, una scheda progettuale. Detta scheda dovrà essere resa disponibile al discente che all’atto dell’iscrizione dovrà dichiarare la presa visione e accettazione. Tutti questi aspetti sono alquanto positivi e vanno ad eliminare tutti quegli enti/associazioni che vendevano attestati (non corsi, ma attestati) dopo aver fatto partire dei video o dopo aver scaricato delle slide in pdf.
Molto interessante è quanto riportato nell’Allegato VI, dove si precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio potrà essere effettuata in modalità e-Learning mentre è espressamente vietata quella per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.
Crediti formativi ed esoneri per contenuti analoghi
Si tratta dell’attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge 98/2013 che ha introdotto il comma 5-bis all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008. Come noto, tale norma, prevede credito formativo qualora i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a corsi già svolti e documentati.
L’Allegato III stabilisce, in una dettagliata tabella, gli esoneri che possono essere totali o parziali per tutti i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento.
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
A tal proposito si riporta pari pari il pensiero sul tema specifico del presidente di AiFOS Rocco Vitale: “Rappresenta, sicuramente, la parte più importante, significativa e qualitativa dell’Accordo. A differenza del vecchio accordo che dedicava poche righe, ovvie, a come garantire un equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni e favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, oggi abbiamo un testo sul quale riflettere, studiare ed applicare non quale mero assolvimento formale ma che incide sostanzialmente sulla formazione.
Dopo aver tracciato i profili delle competenze del RSPP e ASPP, quale destinatario di una formazione manageriale di base, per la gestione della prevenzione che interviene negli aspetti tecnici e delle modalità di intervento sulla base di relazioni che attivino il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema sicurezza.
I bisogni formativi sono sintetizzati in tre aree (gestionale organizzativa, tecnica e relazionale) che richiamano le stesse previste, nel D.I. 6 marzo 2013, per il docente formatore. Le indicazioni riguardano essenzialmente la progettazione del Modulo B, che rappresenta il cuore del corso, quale elemento volto ad acquisire competenze e conoscenze integranti il Modulo A ed il successivo Modulo C.
Il progetto formativo è il mezzo per tradurre il bisogno formativo in una coerente risposta operativa. Il progetto formativo deve essere elaborato per ciascuna unità didattica per la quale devono essere definiti gli obiettivi specifici ed i risultati attesi nonché i contenuti e la durata. La strategia formativa e la metodologia didattica costituiscono la struttura del progetto con precisi riferimenti ai lavori di gruppo, casi di studio e simulazioni. Infine dal progetto formativo dovrà scaturire il documento progettuale caratterizzato dalle specifiche del percorso formativo, quelle di realizzazione fino al controllo e la verifica.
L’importanza delle verifiche in itinere e di quella finale rappresentano la prima evidenza dell’apprendimento. Nella prova finale vengono introdotte la simulazione ed il project work che può essere realizzato anche durante il percorso formativo.”
Soppressione della “collaborazione” con gli Enti Bilaterali
Anche questo è un punto sicuramente positivo. Come detto in premessa l’Accordo del 7 luglio 2016, pur direttamente rivolto ai RSPP e ASPP, modifica anche alcuni aspetti specifici di accordi precedenti al fine di uniformarne la disciplina. Tra le novità più significative si segnala una modifica all’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori circa le modalità per la collaborazione con gli organismi paritetici (c.12, art. 37, D.Lgs. 81/2008) contenuti nella nota in premessa. Il nuovo Accordo riprende la formulazione della legge e toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza valgono le norme già note. L’Accordo chiarisce inoltre, in riferimento alle Linee Applicative dell’Accordo del 25 luglio 2012, che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismo paritetici alla formazione” riconducendo, di fatto, tale collaborazione esclusivamente agli organismi paritetici.
Per uno schema completo degli accordi e per il commento completo del presidente di AiFOS Rocco Vitale si rimanda al link del sito: http://aifos.org/home/news/normativa/leggi_e_norme/accordo-stato-regioni-rspp-2016