Condanne pecuniarie dell’ANAC per sindaco, giunta e responsabile anticorruzione che non procedono all’aggiornamento annuale.
Deliberazione Consiglio ANAC n. 576 del 18 maggio 2016
A margine
Nella vicenda l’ANAC, accertata la mancata pubblicazione sul sito istituzionale di un comune, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, dell’aggiornamento del PTPC e del PTTI per i trienni 2015-2017 e 2016-2018, avvia il procedimento sanzionatorio stabilito dal “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera del 9 settembre 2014” per l’omessa adozione degli aggiornamenti, nei confronti della giunta e del segretario comunale, quale responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente.
Nel corso dell’esame del fatto, il comune non fornisce alcuna giustificazione mantenendo un comportamento inadempiente così come il segretario comunale/responsabile anticorruzione.
L’Autorità ritiene pertanto tale condotta connotata dai caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi di omissione di una misura obbligatoria di prevenzione della corruzione prevista dalla legge e caratterizzata dall’elemento psicologico della colpa, potendosi escludere che il comportamento omissivo del comune fosse il fine ultimo della sua azione.
Considerando che:
- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell’art. 19, c. 5, lett. b) del d.l. n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell’art. 8 del Regolamento, con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l’importo è definito in rapporto a: la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata;
- nel caso di specie, l’omessa adozione degli aggiornamenti del P.T.P.C. e del P.T.T.I. 2015-2017, 2016-2018 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza,
l’ANAC delibera la sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 nei confronti del sindaco e dei singoli assessori nonché nei confronti del responsabile anticorruzione, con pagamento da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
di Simonetta Fabris