Ad un dipendente inquadrato nella categoria C è possibile attribuire le mansioni superiori proprie della categoria D3.
Parere ARAN n. 1844 del 24 maggio 2016
Nel parere in esame, l’ARAN richiama la disciplina del conferimento delle mansioni superiori contenuta nell’art. 8, del CCNL del 14.9.2000 e nell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui:
- per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della (sola) qualifica immediatamente superiore ex art. 3, c. 3, del CCNL del 31.3.1999, nel caso di vacanza di posto in organico (ex art. 8, c. 2, lett. a) del CCNL del 14.9.2000);
- l’assegnazione deve avere carattere temporaneo con una durata massima, nel caso di copertura di posto vacante, di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto.
Ad avviso dell’ARAN, sulla base delle citate previsioni, ad un dipendente inquadrato nella categoria C, possono essere affidate anche mansioni superiori relative a profili della categoria D3. Infatti, anche se all’interno della unica categoria D sono previsti due distinti gruppi di profili, aventi un diverso trattamento stipendiale iniziale, rispettivamente, in D1 e in D3, si tratta comunque di profili appartenenti alla medesima categoria (la D) e, pertanto, anche rispetto al personale in possesso di un profilo professionale avente l’accesso in C1, la categoria immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2 del CCNL del 31.3.1999, è sempre rappresentata dalla categoria D.
Pertanto, per soddisfare temporaneamente le proprie esigenze organizzative, l’ente potrebbe attribuire anche al dipendente di categoria C le mansioni superiori del profilo di categoria D3, nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8 del CCNL del 14.9.2000, con riferimento alle condizioni legittimanti l’applicazione dell’istituto ed ai limiti di durata temporale per lo stesso previsti.
Peraltro, l’assegnazione a mansioni superiori, non costituendo una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, comunque, una forma di accesso, non presuppone necessariamente il possesso da parte del dipendente interessato del titolo di studio ordinariamente prescritto per l’assunzione di personale nella categoria superiore (salvo evidentemente il caso in cui vengano in considerazione le mansioni di uno specifico profilo professionale che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio e/o di abilitazione professionale: geometra, ingegnere, avvocato, ecc.). Quello che rileva è la effettiva capacità del lavoratore a svolgere le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del datore di lavoro pubblico.
Spetta quindi al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro, ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorso all’assegnazione di mansioni superiori nonché sulla durata della stessa.
di Simonetta Fabris