Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53/1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quali appartengono … ma questo non significa che essi possono autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale nell’ente di cui sono dipendenti
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1989 del 16 maggio 2016 – presidente Maruotti, relatore Noccelli
A margine
I ricorrenti domandano la riforma della sentenza di primo grado con cui il Tar ha escluso la loro lista dalla competizione per le elezioni comunali del 5 giugno prossimo.
L’esclusione era stata disposta dalla Commissione elettorale circondariale dopo aver appurato che le autentiche delle sottoscrizioni di alcuni candidati risultavano effettuate da un funzionario amministrativo di altro Comune rispetto a quello per cui la lista si presentava alle elezioni.
Con l’appello viene dedotta l’illegittimità e l’erroneità dell’esclusione per violazione della normativa in materia (in particolare dell’art. 14 della l. n. 53/1990) e si richiede l’ammissione dei candidati esclusi alla competizione elettorale.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso facendo presente che “L’interpretazione del primo giudice si fonda sulla considerazione che l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle dichiarazioni di accettazione della candidatura sarebbe stata eseguita dal responsabile amministrativo di un Comune diverso da quello … alle cui elezioni concorrono le tre candidate depennate dalla lista, con conseguente invalidità delle relative autenticazioni per ‘incompetenza territoriale’ del funzionale autenticatore.
La motivazione del primo giudice, per quanto richiami l’orientamento interpretativo e, in particolare, il precedente di questo Consiglio di Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2525, non è tuttavia condivisibile”.
L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. del 2013, si è infatti pronunciata affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53/1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quali appartengono, ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti indicati dalla norma dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono.
Tale orientamento non trova riscontro né nel quadro normativo in materia, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dalla stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale» (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885).
Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori del Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.
L’esclusione dei candidati è dunque illegittima e, per questo, essi vanno riammessi alle elezioni comunali.
Stefania Fabris