Come e quando è possibile ampliare la parte variabile del fondo
Corte dei conti, sezione controllo per la Liguria – deliberazione n. 23 del 24 febbraio 2016 – presidente Granelli, relatore Benigni
A margine
La Corte dei conti torna sulla disciplina per la corretta costituzione del fondo integrativo del personale dipendente.
Com’è noto, a fronte di un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sulla cittadinanza, l’art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, prevede la possibilità, per gli enti locali, di ampliare la parte variabile del fondo in caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti” .
Secondo la Corte, le decisioni sull’attivazione di nuovi servizi, di spettanza della giunta comunale, debbono essere adottate al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico.
Rispetto, poi, al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa: esso va effettuato alle condizioni di cui all’art. 9, comma 1 e 4 del CCNL 1 aprile 1999; l’assegnazione dell’incarico va quindi motivata con riferimento a criteri generali, in maniera specifica ed esauriente, senza ricorrere a mere formule di stile e, soprattutto, con una durata tale da consentire al titolare della posizione un ragionevole margine di autonomia e discrezionalità.
Va quindi esclusa la possibilità di rinnovare l’incarico ogni quindici giorni od ogni mese e tanto meno con efficacia retroattiva.
Stefania Fabris