Gli enti locali che, non avendo effettuato la sperimentazione, sono entrati nel nuovo sistema contabile armonizzato nel corso del 2015, devono quest’anno …redigere per la prima volta, come allegato al bilancio di previsione 2016/2018, la nuova “nota integrativa” introdotta dall’art. 11 del d.lgs. 118/2011.
Si tratta, in particolare, di un documento destinato ad offrire un corredo informativo ulteriore rispetto al bilancio, allo scopo di garantire la migliore comprensione ed interpretazione degli elementi contabili che sono riportati ma altresì di comprenderne appieno il significato e di effettuare in modo più efficace le valutazioni che sono richieste da parte dei diversi stakeholder.
Di conseguenza, tale nota presenta indubbiamente una rilevante funzione integrativa ed illustrativa, con l’obiettivo di assicurare una migliore lettura degli elementi contabili riportati nel bilancio di previsione che, essendo quantitativi, non sono immediatamente espressivi e possono essere appieno compresi soltanto avendo a disposizione informazioni aggiuntive di natura descrittiva.
Per tali ragioni, è di tutta evidenza che si presenta, altresì, come un documento di fondamentale importanza per gli organi di revisione economico-finanziaria (oltre che per gli altri organi di controllo), i quali potranno così più agevolmente comprendere i criteri di “costruzione” e determinazione dei “numeri” del bilancio su cui sono chiamati ad esprimere un giudizio.
Formulazione delle previsioni
Le logiche descritte trovano immediata attuazione con riferimento al primo contenuto rilevante che deve essere riportato nel documento, costituito dai «criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo».
E’, infatti, richiesta l’indicazione delle modalità con le quali sono state formulate (in generale) le previsioni di bilancio, allo scopo di meglio valutarne la congruità (per le spese) e l’attendibilità (per le entrate), soffermandosi – in particolare – su alcuni aspetti peculiari che, nondimeno, si presentano di notevole importanza per il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Sono previsti, infatti, alcuni specifici ragguagli sia sugli accantonamenti per spese potenziali (ad esempio per rischi legali) sia sugli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità, rispetto al quale – tra l’altro – è necessario specificare puntualmente le voci di entrata che non vi hanno concorso, ad esempio perché ritenute pienamente esigibili.
Vincoli e accantonamenti
A seguire, poi, la nota integrativa deve contenere alcune informazioni rilevanti sul risultato di amministrazione e sulle quote accantonate e vincolate che, in modo presuntivo, caratterizzano la chiusura dell’esercizio immediatamente precedente, utili anche per garantire la migliore correttezza dell’eventuale applicazione successiva.
Da una parte, infatti, è necessario riportare l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e da vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
Dall’altra parte, invece, va indicato l’elenco analitico degli utilizzi (prima dell’approvazione del bilancio e quindi nel corso dell’esercizio provvisorio) delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente.
Investimenti
Ulteriori importanti ragguagli sono poi richiesti, sempre nella nota integrativa, con riferimento alla realizzazione degli investimenti.
E’ necessario specificare, infatti, sia l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili sia le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi per gli stanziamenti di fondo pluriennale vincolato connessi ad interventi ancora in via di definizione.
Garanzie, derivati e partecipate
Gli elementi conoscitivi successivamente richiesti, invece, si presentano di particolare utilità nella prospettiva della migliore verifica delle modalità con cui gli stanziamenti di bilancio sono stati formulati e delle condizioni di rischio da cui il documento è caratterizzato.
E’ necessario, in questo caso, esplicitare l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, particolarmente utile per riscontrare la coerenza tra le previsioni di spesa e gli eventuali profili di rischio relativi proprio alle garanzie rilasciate.
In aggiunta, per le stesse motivazioni, è richiesta l’esplicitazione, nella relazione, degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
Stesse considerazioni valgono per l’indicazione, parimenti richiesta, relativa all’’elenco dei propri enti ed organismi strumentali ed all’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale, per verificare i potenziali riflessi sulla programmazione economico-finanziaria del bilancio.
Informazioni residuali
Completa la nota integrativa, infine, una clausola residuale, che impone di riportare le altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
Si tratta di una formula che, a parte gli obblighi di legge (che costituiscono un adempimento), impone di esplicitare tutti quegli elementi informativi che risultano indispensabili per comprendere le scelte che costituiscono il presupposto del bilancio predisposto e la loro traduzione dei numeri che vi sono riportati, anche in funzione di particolari situazioni dell’ente o di particolari circostanze che non possono non essere conosciute da parte dei destinatari del documento programmatico.