Divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza

 L’ambito di applicazione dell’art. 5 co. 9 D.L. 95/2012[1], sul divieto di conferire incarichi a titolo oneroso al personale in quiescenza,  dev’essere valutato su due fronti:

1. inteso come individuazione dei soggetti a cui è rivolto il divieto di attribuire incarichi, cioè:

  •   soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[2]
  •   soggetti inseriti nel conto economico consolidato della PA[3]
  •   autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

La Circolare del DFP 6/2014, al par. 3, precisa, sul tema, che  “non vi rientrano, ovviamente, gli incarichi conferiti da organizzazioni diverse dalle pubbliche amministrazioni italiane”.

2. inteso come individuazione degli enti ed organismi nei confronti dei quali i soggetti di cui al punto 1 hanno il divieto di attribuire incarichi:

  •  soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001
  •  soggetti inseriti nel conto economico consolidato della PA
  •  autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
  • enti e società controllati dai soggetti

E’ di immediata evidenza che i due ambiti non coincidono, essendo il secondo, ovvero quello che definisce gli enti ed organismi presso i quali non è possibile incardinare l’incarico, più ampio del primo, ovvero quello che definisce i soggetti che non possono conferire l’incarico.

In questo senso si orienta anche la precisazione contenuta nella circolare del DFP 4/2015, par. 3: “E’ bene ricordare altresì che, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi e le cariche in enti, l’ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto comprende anche enti e società controllati dalle PA”.

Il tenore letterale della norma in esame, confortato dalle sopra citate Circolari del DFP, porta, quindi, a ritenere che il divieto non operi qualora l’incarico dirigenziale o direttivo a persona in quiescenza sia conferito direttamente dagli organi societari della società controllata, secondo la specifica disciplina statutaria.
Non si può peraltro non rilevare come la conclusione cui si perviene si attesti in controtendenza rispetto al quadro dell’attuale periodo storico in cui sempre di più si assiste ad una pubblicizzazione delle regole operative delle società pubbliche: un esempio per tutti, proprio in tema di nomina degli amministratori, è rappresentato dall’assimilazione operata da ANAC dei casi di nomina diretta degli amministratori societari da parte delle pubbliche amministrazioni ai casi di “nomina indiretta”, al fine dell’applicazione delle disciplina sull’inconferibilità e incompatibilità recata dal D.lgs. 39/20134.

I soggetti che non possono ricevere l’incarico – Il divieto riguarda i soggetti che non possono essere titolari di incarico  dirigenziale o direttivo e le condizioni per derogare al divieto: si tratta di soggetti in quiescenza che hanno svolto attività lavorativa in qualità di dipendente pubblico o privato; la norma non riguarda i lavoratori autonomi (cfr circolare del DFP 4/2015, par. 3).

Entrambe le circolari citate, la 6/2014 e la 4/2015, puntualizzano la diversa disciplina applicabile per il caso di incarico dirigenziale e per il caso di incarico direttivo: esse sembrano infatti estendere l’ambito applicativo dell’art. 33 co. 3 del D.L. 223/20065, legge speciale  – che in quanto tale continua a trovare applicazione –  rivolta però originariamente ai dipendenti pubblici.

La disciplina risultante dal combinato disposto delle diverse fonti normative in materia è rappresentata nella tabella che segue:

 

 

Soggetto in quiescenza ex lavoratore pubblico o privato

ETÀ
TIPO INCARICO
DIVIETO
CONDIZIONI
< 65 Dirigenza NO (con condizioni) – Durata massima di un anno

– Gratuità dell’incarico

> 65 Dirigenza SI
< 65 Direttivo NO                 (con condizioni) – Durata massima di un anno

– Gratuità dell’incarico

> 65 Direttivo NO                  (con condizioni) – Durata massima di un anno

– Gratuità dell’incarico

Restano ferme le disposizioni in ordine alle modalità di selezione del soggetto cui conferire l’incarico.

La disciplina applicabile alle società indirettamente controllate – La norma in esame utilizza in modo generico la locuzione “società da esse (amministrazioni) controllate”.

La citata circolare 6/2014 precisa espressamente: “gli incarichi e le cariche, rientranti tra i tipi vietati, sono dunque vietati anche qualora siano conferiti presso enti e società controllati, anche indirettamente, dalle amministrazioni”.

La sopra riportata precisazione, in mancanza di una diversa qualificazione espressa all’interno della disposizione legislativa, porta a ritenere che la disciplina in esame sia applicabile sia quando si tratti di incarico da svolgere presso una società direttamente controllata sia quando sia da svolgere presso una società indirettamente controllata.

E’ infine opportuno in questa sede indagare in ordine al requisito del controllo sulla società da parte della PA: diversamente dalla definizione di “controllo” offerta dall’art. 1 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 39/2013 e dal novellato art.  11 del D.Lgs. 33/2013, la norma in esame sembrerebbe non richiedere ulteriori qualificazioni rispetto alla definizione di “controllo” recata dall’art. 2359 cc.

Peraltro, l’inopportunità di estendere alla norma in esame l’accezione più qualificata di “controllo” trova conforto nella finalità cui tendono le diverse discipline: il D.Lgs. 33/2013   e il D.Lgs. 39/2013 costituiscono un coacervo di misure di prevenzione della corruzione mentre il D.L. 95/2012 è finalizzato alla riduzione di spesa nella pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi

– Art. 33 co 3 D.L. 223/2006 – Art. 5 co. 9 D.L. 95/2015 – Circolare n. 6/2014 del DFP – Circolare 4/2015 del DFP

dottoressa Paola Masetto


Altri documenti

“La rottamazione parziale dei pensionati”

“Personale in quiescenza, conforme l’incarico ex art. 90”

Note

[1]. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche’ alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche’ alle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia’ lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e’, altresi’, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa’ da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. ((Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita’, la durata non puo’ essere superiore a un anno, non prorogabile ne’ rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.)) Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.

[2]. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))

[3]. Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

[4]. Orientamento ANAC 100/2014 ove si considera applicabile la disciplina delle inconferibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, “anche allorquando l’incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito da un organo dell’ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una regione, di una provincia o di un comune e non direttamente dall’ente locale (fattispecie in cui l’incarico di amministratore di una società partecipata era stato conferito ad un ex Consigliere comunale dall’assemblea dei soci)”. 533 I limiti di eta’ per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.


Stampa articolo