E’ possibile ampliare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente solo se i progetti speciali elaborati ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, per incrementare e migliorare i servizi destinati ai cittadini, vengono approvati al più tardi ad inizio anno.Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 23 del 21 marzo 2016; Pres. E. Granelli, Est. A. Benigni.

La Corte dei conti affronta un argomento molto delicato: l’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, tuttora in vigore per la parte normativa. Come noto, questa clausola contrattuale prevede la possibilità d’incrementare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti”.

I giudici contabili ricordano che “l’incremento della parte variabile del fondo presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini. Appare inevitabile che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico“.

Non è consentito agli enti locali, pertanto, di approvare i cosiddetti “progetti speciali” a metà o addirittura a fine anno, in quanto così facendo si trdisce la ratio della previsione contrattuale in argomento: incrementare e migliorare i servizi erogati ai cittadini.

La giurisprudenza contabile ha più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della giunta, del segretario comunale e dei responsabili del personale e della ragioneria per l’erogazione di compensi di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna n. 274/2007; Sezione giurisdizionale della Lombardia 8 luglio 2008, n. 457; Sezione giurisdizionale del Lazio 2 maggio 2011, n. 714; Sezione giurisdizionale della Campania 13 ottobre 2011, n. 1808; Sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio 2003 n. 44; Sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853).

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