Anche in caso di avvalimento infragruppo in consorzio stabile, il contratto di avvalimento deve recare una esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, con l’indicazione delle risorse e mezzi da prestare alla ditta ausiliata.
Cons St_sez IV, 3 marzo 2016,_n. 880_ , Pres. G. Giaccardi, Est. A. Bianchi
A margine
In tema di avvalimento c.d. “infragruppo” in un consorzio stabile, il Consiglio di Stato ha chiarito che “la giurisprudenza di questo Consesso ha ripetutamente affermato l’esigenza, ricavata dalle disposizioni dell’art. 49 del Codice Appalti, che il contratto in parola rechi una esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, in particolare che le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata siano indicati in modo determinato e specifico”.
Proprio con riferimento all’obbligo di specificazione dei mezzi e personale messi a disposizione dall’impresa ausiliaria il Collegio ricorda (come ribadito dalla propria recente giurisprudenza) che “l’intensità del dovere di specificazione, sulla base di una lettura complessiva dello stesso art. 49, può essere diversamente determinata, atteso che tale norma richiama in più punti la possibilità che la “lex specialis concursus” rechi una disciplina del contenuto del contratto di avvalimento “in relazione ad una specifica gara” (comma 1 dell’art. 49) o con specifico riguardo alle “risorse necessarie” (comma 2 lett. f del medesimo articolo) per l’appalto”.
Dunque, la verifica circa la possibilità di avvalersi di una società, quindi della corrispondenza del contratto di avvalimento ai criteri generali di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, “è necessaria anche in caso di avvalimento infragruppo in consorzio stabile – e, quindi, parte della stessa holding -, che non esime da tale osservanza, in applicazione del principio di completezza che regola l’offerta d’appalto a fronte di sempre possibili carenze di capacità presentate dalle ditte componenti il gruppo”.