Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha una duplice natura: di entrata in conto capitale, per la parte che finanzia gli oneri di urbanizzazione, e di entrata corrente, per la parte relativa al costo di costruzione dell’opera.
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 38 del 9 febbraio 2016, Pres. S. Rosa, Rel. C. Pettinari
A margine
Il contributo per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. Questa norma stabilisce, tra l’altro, i criteri per la sua quantificazione e, in particolare, prevede che sia commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione dell’opera.
La Corte dei conti (v. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 219/2015/PAR) e la giurisprudenza amministrativa (v. in generale T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, sentenza 3 maggio 2014, n. 464; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza 25 marzo 2011, n. 469; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23 gennaio 2006, n. 159), da tempo, hanno chiarito che il contributo per il rilascio del permesso di costruire si compone di due distinti elementi:
- il primo riguarda le spese per l’urbanizzazione del territorio e costituisce una modalità di concorso del privato agli “oneri sociali” derivanti dall’incremento del carico urbanistico;
- il secondo attiene invece all’aumento della capacità contributiva del costruttore dell’opera, dovuto all’incremento del patrimonio immobiliare detenuto.
In altri termini, secondo i giudici contabili: “mentre il contributo sul costo di costruzione consiste in una prestazione patrimoniale ascrivibile alla categoria dei tributi locali, in quanto il prelievo non si basa, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall’insediamento di un nuovo edificio, ma sull’incremento di ricchezza immobiliare determinato dall’intervento edilizio stesso, gli oneri propriamente di urbanizzazione sono invece ascrivibili alla categoria dei “corrispettivi di diritto pubblico” e sono, conseguentemente, dovuti in ragione dell’obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio di cui in definitiva si giova”.
La natura duale di questa entrata è ribadita anche dal principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria potenziata, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, il quale, al punto 3.11, stabilisce che: “(l)’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote”: “(l)a prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell’opera” medesima, con le relative conseguenze in tema d’accertamento ed imputazione (infatti “la prima quota è accertata e imputata nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all’esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall’ente, viene a scadenza la relativa quota”.
Sulla base della distinzione sopra illustrata è possibile desumere la corretta allocazione in bilancio dell’entrata derivante dal rilascio del permesso di costruire.
La componente concernente gli oneri di urbanizzazione è qualificabile come entrata in conto capitale, in quanto destinata alla realizzazione di opere volte al razionale e salubre impiego del territorio, pertanto, ad incrementare il “patrimonio immobiliare” dell’ente. Questa entrata è utilizzabili solo per finanziare spese di investimento, salvo le eccezioni di legge (art. 162, comma 6, del T.U.E.L.; v. per la nozione d’investimento l’art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003).
La componente relativa al costo di costruzione, in quanto qualificabile come tributo locale, costituisce invece un’entrata corrente destinata a finanziare il totale delle spese correnti e, pertanto, a concorre nella determinazione degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 3, del T.U.E.L.