Le indicazioni operative dell’A.N.AC per stazioni appaltanti e organismi no-profit.
Con deliberazione, n. 32, del 20 gennaio 2016, in Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2016, l’ANAC ha fornito indicazioni operative alle Stazioni appaltanti e agli organismi no-profit in materia di affidamenti di servizi sociali*.
L’Autorità, in particolare, ha precisato che:
- le deroghe per gli affidamenti alle cooperative sociali e agli altri organismi no-profit possono essere applicate solo nei casi espressamente previste dalla normativa di riferimento, senza possibilità di applicazioni analogiche o estensive;
- gli affidamenti devono essere posti in essere nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa di trasparenza, parità di trattamento fra gli operatori del settore, economicità ed efficacia
- i bandi gara non possono prevedere clausole che hanno l’effetto di restringere i requisiti di partecipazione.
Per l’Autrità, le amministrazioni hanno l’obbligo di procedere a un’adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati;
Per ciò che riguarda le modalità di erogazione dei servizi alla persona, spetta all’amministrazione scegliere motivatamente fra: (a) autorizzazione e accreditamento (art. 11, l. 328/2000); (b) convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 (art. 3, d.p.c.m. 30 marzo 2001); (c) acquisto di servizi e prestazioni (art. 5, d.p.c.m. 30 marzo 2001); (d) affidamento ai soggetti del terzo settore (art. 6, d.p.c.m. 30 marzo 2001):
- convenzioni con il volontariato: le convenzioni di cui alla l. 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell’evidenza pubblica solo con le organizzazioni di volontariato e dietro il rimborso dei soli costi fatturati e rendicontati, al fine di realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza e a condizione che siano rispettati i principi di imparzialità e trasparenza.
- acquisto dei servizi: l’acquisto sul mercato di servizi da soggetti del terzo settore in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti deve avvenire previa adeguata pubblicità del fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco temporale e predeterminando le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni, con selezione tra i fornitori autorizzati o accreditati, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- affidamento dei servizi: i comuni possono affidare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore. In ottemperanza ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e al principio di libera concorrenza tra i privati, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sugli affidamenti dei servizi da parte della pubblica amministrazione, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6 d.p.c.m. 30.3.2001).
L’affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B effettuato ai sensi dell’art. 5 l. 381/91 è sottoposto all’obbligo di aggregazione di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti solo nel caso in cui abbia ad oggetto servizi rientranti nell’allegato IIA del Codice, e non quando riguardi i servizi sociali di cui all’allegato IIB dello stesso Codice.
* Link alla normativa
– L. 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato di servizi sociali e decreto attuativo d.p.c.m. 30 marzo 2001;
– L. quadro 11 agosto 1991 n. 266, sul volontariato ;
– L. 30 dicembre 1995 n. 563 e relativo regolamento attuativo d.m. 233 del 2 gennaio 1996, in materia di accoglienza degli immigrati irregolari;
– d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e L. 30 giugno 2002 n. 189 in materia di accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti;
– L. 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla L 10 ottobre 1986, n. 663 e dalla L. 22 giugno 2000 n. 193, in materia di recupero dei soggetti detenuti;
– L. 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali di tipo B