La mancata notizia in Gazzetta Ufficiale, almeno per estratto, del bando rende illegittima la procedura concorsuale.
Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, sez. V, sentenza 25 gennaio 2016, n. 227, Presidente Maruotti, Estensore Lotti
A margine
Nella vicenda, la vincitrice di un concorso pubblico presso un comune, impugna la sentenza del Tar Piemonte n. 1312-2015, con cui il giudice di primo grado ha annullato tutti gli atti del procedimento concorsuale per mancata pubblicazione del bando di concorso, nemmeno per estratto, in Gazzetta ufficiale.
In particolare, la ricorrente afferma la legittimità dell’operato del comune alla luce dell’art. 32 della L. n. 69-2009, che ha previsto l’obbligo delle amministrazioni di pubblicare i provvedimenti sui propri siti informatici.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado e respinge il ricorso affermando che l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 487-1994, costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, c. 1, e dell’art. 97, c. 3, della Costituzione (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2801).
Tale regola ha la finalità di consentire la massima conoscibilità dell’indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa, neanche per incompatibilità, dall’art. 35, c. 3, lett. a), del D.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale.
Neppure rileva in contrario l’art. 32 della L. n. 69 del 2009, poiché il suo c. 7 ha ribadito il perdurante vigore delle disposizioni, anche di rango secondario, che in precedenza hanno disposto la pubblicazione di atti amministrativi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Pertanto, la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chiunque abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno di proporre la domanda di partecipazione al concorso, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente.
di Simonetta Fabris