Il diritto di accesso all’informazione ambientale non può essere strumentalizzato per scopi di tipo economico patrimoniali.
Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, sez. III, sentenza 5 ottobre 2015, n. 4636, Presidente Romeo, Estensore D’Alessio
A margine
Nella vicenda, una società chiede l’accesso alle copie dei formulari riguardanti il servizio di raccolta e di trasporto di rifiuti sanitari, emessi in seguito al contratto stipulato fra un’Azienda sanitaria e l’impresa incaricata. L’ASL rifiuta l’accesso sostenendo che i dati richiesti non costituiscono informazioni ambientali, ai sensi dell’art. 2, c. 1, del d. lgs. n. 195-2005.
Impugnato il diniego in primo grado, il Tar Abruzzo, Pescara, con sentenza n. 56 del 4 febbraio 2015, conferma l’operato dell’Amministrazione e respinge il ricorso.
La società istante appella quindi la sentenza davanti al Consiglio di Stato sostenendo che i formulari di identificazione dei rifiuti, di cui all’articolo 193 del d. lgs. n. 152-2006, compilati dal produttore, controfirmati dal trasportatore e dal destinatario, con indicazione dei codici Cer, identificativi degli stessi, sono documenti ambientali, perché consentono la tracciabilità dei rifiuti e la verifica della correttezza del loro smaltimento, essendo quindi accessibili a chiunque ne faccia richiesta.
Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che l’art. 3, c. 1, del d. lgs. n. 195-2005, stabilisce un regime di pubblicità tendenzialmente integrale per le informazioni ambientali, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, sia sotto il profilo oggettivo, richiama l’art. 5 dello stesso d.lgs. che prevede delle ipotesi di esclusione, nei casi di richieste manifestamente irragionevoli, ovvero espresse in termini eccessivamente generici.
Pertanto, sebbene l’accesso all’informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta non possa essere formulata in termini eccessivamente generici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996) e debba essere specificamente formulata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del citato articolo 2 del d.lgs. n. 195-2005 (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).
Conseguentemente, l’istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un’informazione ambientale, non esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse che intende far valere è un interesse ambientale, come qualificato dal d. lgs. n. 195-2005, ed è volto alla tutela dell’integrità della matrice ambientale, non potendo l’ordinamento ammettere che di un diritto nato con determinate finalità si faccia uso per scopi diversi di tipo economico patrimoniale (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009 n. 6339).
Nel caso in esame, la domanda di accesso non si fonda su di una preoccupazione circa lo stato dell’ambiente ma è volta ad acquisire informazioni che possono essere rilevanti per l’impresa dal punto di vista concorrenziale, per ottenere dati commerciali riguardanti un altro operatore economico. Pertanto, sebbene i formulari attengano al trasporto di rifiuti sanitari, che se non correttamente smaltiti possono arrecare pregiudizi all’ambiente, non si può ammettere che il diritto di accesso per il perseguimento di finalità ambientali possa essere utilizzato per finalità del tutto diverse e con un inutile aggravio dell’attività dell’Amministrazione.
Per tali ragioni il Consiglio di Stato respinge il ricorso.
di Simonetta Fabris