Il sopravvenuto annullamento di una procedura selettiva non determina il venir meno dell’interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli atti annullati in capo ai candidati partecipanti, nella parte in cui tali atti li riguardino.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 novembre 2015, n. 5111, Presidente Severini, Estensore Castriota Scanderbeg


A margine

Nella vicenda, un soggetto partecipante ad una procedura selettiva annullata con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, chiede di accedere agli atti valutativi a lui riferiti.

Il Tar Lazio, con sentenza, 15 luglio 2015, n. 9458, censura il diniego dell’amministrazione e riconosce il diritto di accesso. L’ente continua tuttavia ad opporsi appellando la pronuncia davanti al Consiglio di Stato ed affermando la carenza di un interesse concreto e attuale in capo all’istante ad accedere ad atti ormai privi di efficacia giuridica in quanto relativi a procedura annullata ed oggetto di successiva rinnovazione.

Il giudice di secondo grado ricorda che l’interesse all’accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere “personale e concreto”, ossia ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare che l’ordinamento stima meritevole di tutela.

Nel caso in esame, il sopravvenuto annullamento (con conseguente inefficacia giuridica) degli atti non determina per il candidato il venir meno di un interesse comunque diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi atti nella parte in cui lo riguardano personalmente. In particolare per il candidato sussiste l’interesse ad avere la conoscenza e la disponibilità degli atti contenenti le valutazioni operate nei suoi confronti ai fini di renderle note o di farle valere in ogni sede legittima.

Il diritto di accesso non è infatti esercitabile soltanto verso provvedimenti amministrativi dotati di perdurante efficacia giuridica, ma anche verso meri atti o documenti non più idonei ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti ai quali si riferiscono, quando tali soggetti siano, o possano essere, comunque titolari di una situazione giuridicamente tutelata in quanto connessa al contenuto di siffatti atti o documenti (si veda l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990).

Non compete al giudice di secondo grado valutare la congruenza dell’utilizzazione futura di questi atti, né l’ipotetico non corretto od improprio loro uso. Tale evenienza potrà, se del caso, essere apprezzata dal giudice dinanzi al quale sorgerà controversia a riguardo.

Il Consiglio di Stato respinge quindi l’appello e conferma la sentenza di primo grado, che ha correttamente ordinato l’esibizione della documentazione richiesta.

Simonetta Fabris


Stampa articolo