Il tema della prevenzione incendi, trattato già in diversi articoli in questa Rivista all’interno della rubrica «sicurezza sul lavoro», riveste sicuramente un ruolo chiave nella gestione della sicurezza di un’attività pubblica o privata. Ricordiamo ad esempio che è necessario che in ogni luogo di lavoro siano presenti degli estintori correttamente revisionati e mantenuti, e di addetti all’antincendio in grado di utilizzarli.

Oggi però questo tema è al centro dei riflettori poiché il 18 novembre 2015, è entrato in vigore il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (G.U. 20/08/2015, n. 192 – Suppl. Ordinario n. 51).

Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi è stato emanato per semplificare le procedure e assicurare tempi più rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza.

Il nuovo decreto è composto da 5 articoli e un corposo allegato tecnico che ne costituisce il cuore:

art. 1 – Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

art. 2 – Campo di applicazione

art. 3 – Impiego dei prodotti per uso antincendio

art. 4 – Monitoraggio

art. 5 – Disposizioni finali


Elencati gli ambiti di applicazione, è l’allegato I del decreto 3 agosto a indicare in dettaglio le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, e lo fa nelle sue 4 sezioni:

Sezione G Generalità, “con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività”:

  • G.1 Termini, definizioni e simboli grafici;
  • G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio;
  • G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività.

Sezione S Strategia antincendio, “contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio”:

  • S.1 Reazione al fuoco;
  • S.2 Resistenza al fuoco;
  • S.3 Compartimentazione;
  • S.4 Esodo;
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio;
  • S.6 Controllo dell’incendio;
  • S.7 Rivelazione ed allarme;
  • S.8 Controllo di fumi e calore;
  • S.9 Operativita’ antincendio;
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Sezione V Regole tecniche verticali, “contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia antincendio. La sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite a ulteriori attività”:

  • V.1 Aree a rischio specifico;
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • V.3 Vani degli ascensori.

Sezione M Metodi, “con la descrizione delle metodologie progettuali”.

  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
  • M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Per concludere, segnaliamo che l’articolo 3 del decreto 3 agosto si sofferma sull’impiego dei prodotti antincendio, sulla propria identificazione, qualificazione e conformità. Per quanto riguarda le disposizioni finali, anche con l’entrata in vigore del nuovo codice di prevenzione incendi, restano valide le disposizioni “di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto”; e quelle sulle determinazioni per gli importi per i servizi dei Vigili del Fuoco. In ultimo, da segnalare come, “Per le attività di cui all’articolo 2 (del nuovo codice decreto 3 agosto Ndr) in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti”.


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