La possibilità di un’azienda speciale provinciale di stabilizzare il proprio personale precario va necessariamente valutata con riferimento alle funzioni riconosciute e alle risorse finanziarie assegnate alle province in esito al processo di riorganizzazione in atto.
Rimane rimessa alla discrezionalità della provincia, nel rispetto dei vigenti limiti, ogni valutazione sulla legittimità e sull’opportunità di procedere alla stabilizzazione di tale personale, avvalendosi anche degli strumenti della recente legislazione in materia di lavoro privato.
Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione la Lombardia, deliberazione 27 maggio 2015, n. 208, Presidente S. Rosa, Relatore L. De Rentiis
Il quesito
Il presidente di una provincia lombarda chiede il parere della Corte dei conti circa la possibilità, per un’azienda speciale provinciale affidataria dei servizi di istruzione e formazione professionale, di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, alla luce della recente normativa sul “job-act” e dei stringenti vincoli in materia di assunzioni e di spesa di personale applicabili alle province e agli enti strumentali delle stesse.
La deliberazione
La Corte ricorda preliminarmente che la stabilizzazione di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato, anche quando riguardi rapporti di lavoro instaurati con un’azienda speciale, configura, a tutti gli effetti, una nuova assunzione.
Ne deriva che alla disciplina legislativa che impone divieti e limiti alle assunzioni nelle aziende deve ritenersi sottoposta anche la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale nei medesimi enti.
Inoltre, sebbene l’attuale normativa ex art. 18, c. 2 bis, del d.l. n. 112-2008, escluda, rispetto alla previgente disciplina, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e le farmacie, dai limiti stabiliti dalla legge senza richiedere una motivata deliberazione dell’ente controllante, impone comunque loro di rispettare l’obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati, rimettendo alle scelte discrezionali dell’ente controllante la realizzazione della riduzione dei costi di personale, in modo da assicurare un migliore contemperamento tra l’assicurazione dei servizi alla cittadinanza e quella di contenere la spesa pubblica.
Ciò significa che dei divieti e limiti esistenti l’ente locale partecipante deve comunque tenere conto, potendo adottare atti di indirizzo che prevedano per le aziende speciali il contenimento, oltre che degli oneri contrattuali, anche delle assunzioni di personale.
Peraltro, che l’obiettivo di riduzione dei costi del personale debba essere conseguito anche attraverso una stretta delle assunzioni, limitando la discrezionalità dell’amministrazione pubblica in materia, appare particolarmente evidente per le aziende speciali che fanno capo alle province, interessate da un processo riforma e riordino delle funzioni tutt’ora in corso di attuazione.
In particolare l’art. 16, c. 9, del d.l. n. 95-2012 ha stabilito che “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.
Tale divieto è stato poi ribadito dall’art. 1, c. 420 e ss., della legge n. 190-2014 con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedente verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni. Per la Sezione Autonomie si tratta di una disposizione che, “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, mira ad anticipare giuridicamente la stessa condizione di impossibilità di fatto all’assunzione che deriverebbe dall’eventuale estinzione dell’ente” (deliberazione n. 25-2013).
Pertanto si deve ritenere che la possibilità di assumere (stabilizzare) il personale delle aziende speciali va necessariamente valutata con riferimento alle funzioni riconosciute e alle risorse finanziarie assegnate agli enti provinciali all’esito del processo di riorganizzazione in atto.
Né del resto si può sostenere, di contro, che la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nelle aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, quantunque espressamente sottratte al principio di riduzione delle spese di personale sopra riferito, sia illimitata. La disposizione derogatoria del citato art. 18, c. 2-bis, del d.l. n. 112-2008, deve essere infatti coordinata con quanto previsto dall’art. 3, c. 5, del d.l. n. 90-2014, ove si afferma che le regioni ed enti locali assoggettati alla disciplina del patto di stabilità interno “coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’art. 18, c. 2 bis, del citato d. l.n. 112-2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”.
Ciò detto, rimane rimessa alla discrezionalità della provincia nel rispetto dei limiti evidenziati, ogni valutazione sulla legittimità e sull’opportunità di procedere alla stabilizzazione del personale dell’azienda speciale, avvalendosi anche degli strumenti della recente legislazione in materia di lavoro privato.
di Simonetta Fabris