L’art. 118 della Costituzione prevede, in considerazione delle caratteristiche diffuse del patrimonio storico-artistico italiano, forme di coordinamento e di intesa Stato – Regioni, in modo che l’attribuzione allo Stato della salvaguardia delle esigenze primarie della tutela, che costituisce il fondamento di tutta la normativa sui beni culturali, non trascuri le peculiarità locali delle Regioni.
Il principio di leale collaborazione, che deve compenetrare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 273 del 2013 e n. 50 del 2008), deve essere applicato nei casi in cui in materia di «tutela dei beni culturali», «valorizzazione dei beni culturali», «commercio», «artigianato» attribuite dalla Costituzione rispettivamente, o alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ovvero a quella concorrente dello Stato e delle Regioni, ovvero infine a quella residuale delle Regioni, non sia individuabile (in termini “qualitativi” o “quantitativi”) un àmbito materiale che possa considerarsi prevalente sugli altri.
Il legislatore costituzionale del 2001 ha tenuto conto delle caratteristiche diffuse del patrimonio storico-artistico italiano, disponendo espressamente, al novellato terzo comma dell’art. 118 della Costituzione, che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni proprio nella materia della tutela dei beni culturali (sentenza n. 232 del 2005). Norma, quest’ultima, di cui questa Corte ha, peraltro, auspicato un’applicazione che, attribuendo allo Stato la salvaguardia delle esigenze primarie della tutela che costituisce il fondamento di tutta la normativa sui beni culturali, non trascuri le peculiarità locali delle Regioni (sentenza n. 9 del 2004).
Devono essere dichiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono l’intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni, gli articoli 2-bis e 4-bis del decreto – legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, e l’art. 4, comma 1, del decreto – legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014 (che rispettivamente aggiungono e successivamente modificano i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 52 del d.lgs. n. 42 del 2004).
Corte costituzionale, sentenza 9 giugno – 9 luglio 2015, n. 140, Pres. CARTABIA – Red. GROSSI (giudizi di legittimità costituzionale proposti dalle Regioni Veneto e Campania)