Con la pronuncia n° 179/2015 (del 20 maggio 2015), in attesa della circolare Rgs annunciata, la Sezione dell’Abruzzo della Corte dei Conti conferma l’interpretazione delle Sezione della Puglia (in particolare si veda il parere n° 97/2015) in ordine alla quantificazione del fondo incentivante 2015, alla luce di quanto previsto dall’art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010.
Di conseguenza, gli enti dovranno dapprima individuare le risorse per il trattamento accessorio sulla base delle disposizioni contrattuali e, successivamente, procedere alla loro riduzione in funzione delle decurtazioni operate (tenendo conto delle cessazioni intervenute ed in modo proporzionale) nel quadriennio 2011/2014.
Tale impostazione, secondo quanto anticipato, era già stata condivisa dalla Sezione della Puglia della Corte dei Conti, per la quale «gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, … costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015» e, in quanto tali, risultano permanenti e non possono essere più recuperati.
Il percorso per quantificare il fondo si compone essenzialmente di due passi, di cui il primo costituito dalla quantificazione del fondo tendenziale, da effettuare (così come già affermato dalla Sezione Puglia) sulla base delle regole contrattuali.
Questa soluzione, è utilmente sottolineato, rappresenta una condizione di calcolo del fondo migliorativa rispetto alla precedente, dal momento che il tetto massimo per le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio non risulta più vincolato al dato 2010.
Il secondo passaggio consiste, invece, nella considerazione della decurtazione da operare, il cui importo si cristallizzerà per gli anni futuri, rendendola permanente e non più recuperabile. Decurtazione che, in particolare, dovrà essere correttamente determinata sulla base delle riduzioni eseguite nel quadriennio 2011/2014 che, in questo modo, divengono fisse.
La soluzione così individuata, secondo la pronuncia, appare preferibile, se si considerano alcuni aspetti rilevanti.
In primis, infatti, permette di evitare un sostanziale duplice taglio delle risorse, non espressamente previsto dal legislatore, dal momento che il fondo 2014 includeva già le riduzioni operate negli esercizi precedenti (risentendo dei tagli apportati nel periodo 2011/2013).
In secondo luogo, esclude strutturalmente la possibilità che si possa giungere ad un fondo pari a zero oppure negativo: esito a cui, ad evidenza si perverrebbe computando in modo cumulato le decurtazioni progressivamente operate nel corso delle singole annualità.
Ancora, si configura come conforme alla volontà del legislatore di non perpetuare, dopo il 31 dicembre 2014, tanto un “tetto” al fondo relativo all’anno 2010 quanto l’obbligo di riduzione in misura proporzionale al personale cessato dal servizio.
Non va neppure dimenticato, infine, che – in questo modo – si realizza una perfetta corrispondenza con il testo normativo, che spinge ad operare una decurtazione in funzione delle «riduzioni operate per effetto del precedente periodo», anziché alla riduzione operata nel solo precedente esercizio 2014.