I diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C

I suddetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario, in quanto non residua alcun potere regolamentare degli enti in materia.

Le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito ai segretari comunali devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.


Corte dei conti, sez. delle autonomie, deliberazione 24 giugno 2015, n..21, Pres. M. Falcucci, Rel. V. Franchi


I quesiti

La Sezione delle autonomie risponde a tre quesiti attinenti ai diritti di rogito spettanti ai segretari comunali, dopo la novella introdotta dall’art 10 del decreto  – legge n. 90 del 2014, che ha modificato criteri e modalità di attribuzione ai segretari comunali dei predetti emolumenti.

La questione principale attiene alla determinazione del perimetro soggettivo di applicazione dell’art. 10, comma 2-bis, del decreto  – legge n. 90 del 2014, laddove stabilisce, in deroga alla nuova regola generale sull’integrale attribuzione dei diritti di rogito all’ente introdotta dalla stessa disposizione, che  “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica  dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, seconda comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, (….) è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento” .

La domanda, in particolare, è se i segretari legittimati a percepire detti emolumenti sono solo quelli di fascia “C” , come sostenuto nel 2015 dalle Sezioni per il Lazio (deliberazione n. 21/2015/PAR) e per l’Emilia Romagna (deliberazione n. 105/2015/PAR ), oppure anche i segretari di fascia A e B che operano in enti sprovvisti di personale di qualifica dirigenziale come da pareri  del 2014 delle Sezioni per la Sicilia  (deliberazione n. 194/2014/PAR) e per la Lombardia (deliberazioni n. 275-297/2014/PAR).

La seconda questione attiene alla riserva o meno alla solo contrattazione di settore della quantificazione delle risorse attribuibili ai segretari comunale. Nel senso di una residua potestà di autodeterminazine dell’ente in materia, si era espressa la Sezione per la Lombardia (deliberazione n. 34/2015/PAR), contro i giudici contabili della Sicilia (deliberazione n. 194/2014).

La terza ed ultima questione attiene alle modalità di calcolo delle somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola, al netto o al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi i c.d. oneri riflessi, .

La deliberazione

La Sezione – per definire l’ambito soggettivo di applicazione della deroga alla regola generale dell’attribuzione dell’integralità del gettito dei diritti di rogito all’Ente – privilegia, allontanandosi da quella letterale, un’interpretazione teleologica della disposizione. E individua, in particolare, la ratio della norma in un contemperamento di interessi che, “a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”. Patrocina, quindi, un’applicazione della disposizione conforme al suo scopo perequativo, limitando l’ambito soggettivo della deroga ai soli segretari di fascia “C”.

La Sezione, invece, valorizzando un’ interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale, è dell’avviso che non possa, in alcun modo, desumersi dalla lettera della norma l’attribuzione in favore degli enti di un potere di autonoma regolamentazione con   possibilità di determinare autonomamente  la quota del provento da erogare ai segretari comunali.

Sulla terza questione, la Sezione è dell’opinione che, come per altre tipologie di compensi incentivanti, anche in questo caso il computo dell’emolumento di cui trattasi debba avvenire al lordo  di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti, coerentemente con la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito.

Giuseppe Panassidi


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