Non sono ammissibili i referendum consultivi sull’indipendenza e sulla autonomia speciale del Veneto, in quanto relativi a scelte fondamentali precluse ai referendum regionali e in palese contrasto con il principio di unità e indivisibilità della Repubblica (per violazione dell’art. 5 della Costituzione, e degli artt. 26 e 27 dello statuto del Veneto e, dunque, dell’art. 123 Cost.).

Sono fondate le censure sui referendum consultivi sulla destinazione di una cospicua percentuale dei tributi ad esclusivo vantaggio della Regione Veneto e dei suoi abitanti, in quanto investono elementi strutturali del sistema nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all’interno della Repubblica, nonché l’unità giuridica ed economica di quest’ultima, in contrasto con principi di sicuro rilievo costituzionale in una materia in cui lo stesso statuto regionale, in armonia con la Costituzione, non ammette referendum, nemmeno consultivi (violazione degli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto e dell’art. 123 Cost).

E’ costituzionalmente illegittimo anche il quesito che interroga gli elettori sulla sottrazione al vincolo di destinazione del gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione, in quanto la consultazione popolare finirebbe con l’incidere su principi già incorporati nella Costituzione (Cost. art. 119), seppure derogabili per finalità di coesione sociale (Cost. art. 119, comma sesto), e nella legislazione vigente (d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68) e verrebbe a violare lo statuto regionale secondo cui i referendum regionali devono rispettare gli «obblighi costituzionali» (statuto artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3).

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al quesito referendario su «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per il Veneto, in quanto questa consultazione si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dall’art. 116 della Costituzione, rispetto al quale il referendum si inserisce in una fase anteriore ed esterna, a condizione, però, che l’interrogazione sia limitata ad ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie nelle materie previste dalle disposizioni costituzionali.

Corte costituzionale, sentenza n. 118, 29 aprile – 25 giugno 2015, Pres. Criscuolo – Red. Cartabia


La sentenza

Ad appena un anno di distanza dalla  loro promulgazione, è arrivato il tanto atteso, quanto scontato nell’esito, pronunciamento di illegittimità costituzionale delle leggi del Veneto:
– l.r. 19 giugno 2014, n. 16,  recante «Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto»;
– art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della l.r.  19 giugno 2014, n. 15, recante «Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto».

Non si svolgeranno, quindi, i referendum che il Governatore Zaia avrebbe voluto promuovere, all’indomani del successo della consultazione popolare informale promossa da partiti indipendentisti regionali, per interrogare gli elettori sull’indipendenza del Veneto, sull’inclusione della Regione fra quelle a statuto speciale e sulla destinazione a vantaggio degli abitanti veneti di una cospicua percentuale dei tributi pagati nella Regione.

Per la Corte i suddetti referendum consultivi si pongono, in buona sostanza, in palese contrasto con i principi costituzionali di unità e indivisibilità, di coesione, solidarietà e di unità giuridica ed economica della Repubblica e dello stesso statuto del Veneto che subordina i referendum al rispetto degli obblighi costituzionali.

L’unico quesito referendario che si  potrà indire sarà quello sull’attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ritenuto dalla Corte in linea con quanto previsto dallo stesso art. 116 della Costituzione e a sé stante ed antecedente rispetto al procedimento disegnato dalla richiamata norma costituzionale.


I referendum bocciati

“Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? – Per la Corte, in particolare, il referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto, previsto dalla legge regionale 19 giugno 2014, n. 16, riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale precluse ai referendum regionali e «suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost”, principio così essenziale dell’ordinamento costituzionale da essere sottratto persino al potere di revisione costituzionale (Corte cost. sentenza n. 1146 del 1988)».

Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale? – La Corte ritiene illegittimo anche il quesito sull’inclusione della Regione Veneto nel novero delle Regioni a statuto speciale, previsto dall’art. 2, comma 1, numero 5), della legge reg. Veneto n. 15 del 2014, in quanto «incide su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di referendum regionali, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, e si pone in irrimediabile contrasto con lo statuto regionale, i cui artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli «obblighi costituzionali».

Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?»; «Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale? – La Corte delude anche l’aspettativa di potere conoscere la volontà degli elettori del Veneto sulla possibilità di negoziare con lo Stato di distrarre una cospicua percentuale della fiscalità generale a favore della popolazione veneta, di cui all’art. 2, comma 1, numeri 2) e 3 ) della legge reg. Veneto n. 15 del 2014. Il Giudice delle leggi ritiene che i due quesiti interferiscano palesemente con la materia tributaria e perciò contrastino con gli artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, dello statuto, i quali non ammettono referendum consultivi che attengano a leggi tributarie. Non solo. Le consultazioni si pongono anche in contrasto con i «principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, nonché del limite delle leggi di bilancio, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di referendum ex art. 75 Cost., valevole come canone interpretativo anche dell’analoga clausola statutaria (ex plurimis, sentenze n. 6 del 2015, n. 12 del 2014, n. 12 del 1995 e n. 2 del 1994).»

Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione? –  Per la Corte il quesito, non di univoca interpretazione, finisce con l’incidere su principi già incorporati nella Costituzione (Cost. art. 119),  derogabili per finalità di coesione sociale (Cost. art. 119, comma sesto), e nella legislazione vigente (d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68), e verrebbe a violare lo statuto regionale secondo cui i referendum regionali devono rispettare gli «obblighi costituzionali» (statuto, artt. 26, comma 4, lettera b), e 27, comma 3, e, quinid, l’art. 123 della Cost.).


Il referendum ammesso

– Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Per la Corte, è questo l’unica interrogazione che potrà essere sottoposta all’elettorato del Veneto, in quanto «il tenore letterale del quesito referendario ripete testualmente l’espressione usata nell’art. 116, terzo comma, Cost. e dunque si colloca nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla disposizione costituzionale evocata», a condizione, però, che la consultazione sia interpretata nel senso che le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le «materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s)», come esplicitamente stabilito nelle suddette disposizioni costituzionali ».

In conclusione, il neo confermato Governatore Zaia non dovrà avviare nessun programma di negoziati con lo Stato per concordare consultazioni popolari sui temi dell’indipendenza, dell’autonomia speciale e della distrazione a favore della popolazione veneta di tributi, in quanto i previsti referendum consultivi non hanno superato lo scrutinio di legittimità per contrasto con principi essenziali previsti dalla nostra Costituzione, fra cui, soprattutto, quello dell’unità ed indivisibilità della Repubblica, non soggetto neppure a possibile revisione costituzionale.

Giuseppe Panassidi


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