Popolazione e stretta aderenza ai fini costituzionali sono i due parametri di cui occorre tenere conto nella costituzione di una società da parte di un comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti

Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Lombardia – parere 27 novembre 2012, n. 506. Pres. Mastropasqua, Rel. Centrone.

Commento: Nella richiesta di parere in esame, il Comune di Rovato (BS) chiede alla Corte dei Conti se è ammissibile la costituzione di una società mista pubblico-privata ai sensi dell’art. 3, c. 15 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, da parte di un ente locale con popolazione di circa 19.000 abitanti alla luce dei vincoli posti dall’art. 14, c. 32, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e dall’art. 3, c. 27, della L. n. 244/2007.

Secondo la Corte è evidente come le norme del Codice dei contratti che, nell’ambito delle operazioni di partenariato pubblico privato, prevedono la possibilità di costituzione di “società miste pubblico-privato” vadano lette congiuntamente a quelle che hanno limitato, per i Comuni, la possibilità di costituire o partecipare in organismi.

Per la costituzione della società il Comune dovrà in primo luogo, se trattasi di società per la produzione di beni o servizi, verificare l’aderenza degli scopi della stessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Qualora invece si tratti di società volta alla produzione di servizi di interesse generale, la costituzione sarà direttamente ammessa, avendo il legislatore già operato a monte la valutazione di conformità al perseguimento delle suddette finalità.

Infine, la condizione che permette al Comune di Rovato di superare i limiti imposti sulla popolazione minima, necessari alla costituzione della società,  potrà essere superata solo nel caso in cui lo stesso (avente popolazione inferiore ai 30.000 abitanti) intenda costituire una società mista con la partecipazione paritaria, ovvero proporzionale al numero degli abitanti, di altri Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000. In questo caso, infatti, la positiva valutazione del legislatore, in termini di potenziale conseguimento di economie di scala e di migliore erogazione qualitativa dei servizi, rende possibile la costituzione di società miste, se partecipate in misura paritaria o proporzionale al numero di abitanti da più Comuni, che, congiuntamente, selezionano mediante gara a doppio oggetto il partner privato.

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