Qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dalla l. n. 190 del 2014.

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 32 del 21 aprile 2015, Presidente F. Petronio, Relatore V. Motzo

Il quesito

Il Consiglio delle Autonomie locali della Regione Sardegna chiede alla relativa sezione di controllo della Corte dei conti, se un comune possa procedere nel 2015 all’assunzione di un’unità di personale, per effetto di una cessazione intervenuta nel 2013, a conclusione di una procedura concorsuale che, seppure avviata nel 2014, si concluderà nel corso del 2015. E ciò alla luce della legge finanziaria statale per il 2015 (l. n. 190-2014) che all’art. 1, commi 424 e 425, ha fissato specifici limiti alle assunzioni da parte degli enti locali al fine di favorire la ricollocazione del personale delle province destinatario di procedure di mobilità.

Il parere

Per rispondere al quesito la Corte dei conti ricorda gli attuali limiti assunzionali cui soggiacciono gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno ovvero:

  1. il limite legato al contenimento della spesa derivante dal divieto di superare la media di quanto speso per il personale negli anni 2011, 2012 e 2013 (ex art. 1, c. 557 quater della l. n. 296-2006 come introdotto dall’art. 3, c. 5 bis, del d. l. n. 90-2014);
  2. i limiti legati al turn over che impongono la parziale reintegrazione del personale cessato secondo il seguente schema:
  • possibilità di assumere negli anni 2014 e 2015 personale a tempo indeterminato nei limiti  di  una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (ex art. 3, c. 5, del d.l. n. 90-2014);
  • percentuale che aumenta se l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%: nel 2014 si potrà assumere nei limiti dell’80% e dal 2015 nella misura del 100% della spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente (ex art. 3, c. 5 quater, del d.l. n. 90-2014).

La Corte ricorda che sempre in base all’art. 3, c. 5, se l’assunzione non viene effettuata nel 2014 ma programmata per il 2015, è consentito cumulare la capacità assunzionale del 2014 (60% o 80% della spesa per il personale cessato nel 2013) con quella del 2015 (60% o 100% della spesa per il personale cessato nel 2014), sempre che nel 2014 siano intervenute nuove cessazioni in quanto la capacità assunzionale di ogni anno si calcola sulle cessazioni intervenute nell’anno precedente.

Ancora, alla luce del processo riformatore che sta interessando le province, l’art. 1, comma 424, della l. n. 190-2014 ha previsto che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato all’immissione nei propri ruoli dei vincitori di concorso pubblico e alla ricollocazione delle unità soprannumerarie provinciali destinatarie dei processi di mobilità.

La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali n. 1-2015 ha quindi precisato che le risorse da destinare a tali finalità, sono quelle disponibili per gli anni 2015 e 2016 riferite, quindi, alle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015, mentre rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti (2013).

Pertanto, ad avviso della Corte qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla l. n. 190-2014.

Annotazioni a margine

La Sezione di controllo della Regione Sardegna conferma il contenuto della circolare n. 1-2015 per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse per cessazioni avvenute nel 2013, non vincolate all’immissione del personale provinciale in esubero.

Per quanto riguarda l’eventuale possibilità di cumulare e utilizzare le risorse per cessazioni dell’anno 2013 con quelle relative ad annualità precedenti (ad es. anni 2012 e 2011), la Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, nel parere n. 139-2015, ha già avuto modo di prendere atto di quanto affermato dalla Sezione autonomie ovvero: il meccanismo dei “resti” sulle intervenute cessazioni non può estendersi oltre all’anno precedente in cui si procede alla nuova assunzione, ma, “dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio” (Sez. Autonomie delibera n. 27-2014).

Dunque, il risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di personale avvenute negli anni 2010, 2011 e 2012 non può essere utilizzato come budget assunzionale nell’esercizio 2015. Ciò può essere ammesso solo con riferimento a risorse del 2013.

In proposito si richiama anche la posizione della Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 120-2015) la quale ha sì ammesso l’utilizzabilità delle risorse del 2013 per effettuare nuove assunzioni, ma precisando che il comune deve “aver programmato, nelle forme previste dalla legge, una nuova assunzione per il triennio successivo”.

Da ultimo, è da tenere in considerazione la recente pronuncia della Sezione autonomie n.19-2015 dove la stessa ha affermato che prima di indire nuovi concorsi va ricollocato il personale di tutte le province (1).

di Simonetta Fabris

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(1) In proposito di veda “La Sezione Autonomie risolve i dubbi interpretativi sulla ricollocazione del personale degli enti di area vasta” su questa rivista il 19/06/2015.


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