E’ responsabile, in via sussidiaria rispetto agli amministratori della società, il sindaco di un comune, socio di maggioranza della società, per avere omesso il controllo sulla gestione di un contributo comunitario erogato in favore della stessa società.

Corte dei conti, Sez. giurisd. per la Regione Liguria, sentenza 25 maggio 2015, n. 34, Pres. . L. Coccoli , Rel. M. Riolo.


Il fatto

Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione di una società pubblica, e, in via sussidiaria, il sindaco del comune socio di maggioranza, sono chiamati dalla Procura regionale a risarcire il danno a favore della Regione Liguria, per avere causato volontariamente, con il loro comportamento commissivo o omissivo, la distrazione di un contributo comunitario destinato a finalità pubbliche nell’ambito di un programma della pubblica amministrazione, utilizzandolo indebitamente per far fronte alla  situazione debitoria della società.

La sentenza

I Giudici contabili della Liguria hanno condannato i convenuti al risarcimento del danno risolvendo le seguenti questioni di giurisdizione e di merito.

1. Giurisdizione della Corte dei conti: sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici, indipendentemente dalla loro qualità (nella fattispecie società pubblica), come da orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez Riunite, ordinanza 1 marzo 2006, n. 4511, e Cass. Sez. Un. Civ. ordinanza 21 aprile 2015, n. 8077),  se il finanziamento interviene nell’ambito di un “programma” della P.A. che possa determinare l’inserimento funzionale del destinatario nella stessa P.A., e non per scopi meramente assistenziali o umanitari (Cass. Sez. Un. Civ. sent. n. 9846 del 5/5/2011, esclude giurisdizione del giudice contabile in fattispecie di contributo pubblico a fondo perduto erogato a soggetto colpito da alluvione).

2. Contributo europeo: la giurisdizione contabile sussiste anche nel caso in cui i contributi siano provenienti dalla Unione Europea, alla luce del c.d. “principio di assimilazione” in base al quale gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari (Cass., Sez. Un. Civ., ordinanza 10 settembre 2013 n. 20701), nonché del principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri ex art. 4, c. 3, del TUE sul principio di leale.

3. Il c.d. velo societario: nel caso in cui il soggetto fruitore di fondi pubblici sia una società – persona giuridica, non opera il c.d. “velo” societario e la responsabilità erariale si estende anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, se dai comportamenti da loro tenuti è derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui “erano destinati”, poiché il “parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati” (Cass. Sez. Un. Civ. sent. 19 luglio 2013, n. 17660 del).

4. Prescrizione: ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, il dies a quo della prescrizione del risarcimento del danno, decorre dalla scadenza del termine fissato per la rendicontazione delle spese effettuate e non dall’erogazione del contributo europeo, considerato che l’accertamento dell’inadempimento del beneficiario può avvenire solo con l’esame della rendicontazione e solo da tale data , pertanto, può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. il relativo diritto al risarcimento.

5. Responsabilità amministratori: in caso di infruttuosa escussione del patrimonio di una società pubblica, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione rispondono in solido dei danni per la mancata esecuzione del programma per la cui realizzazione la stessa società era stata ammessa alla contribuzione europea, con responsabilità graduata in relazione alla maggiore o minore partecipazione con il loro comportamento commissivo o omissivo alla causazione dell’evento dannoso.

6. Responsabilità sindaco: è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli amministratori della società, limitatamente al 50% dell’intero importo del daanno, il sindaco di un Comune, socio di maggioranza della società, per avere omesso il controllo sulla gestione di un contributo comunitario erogato in favore della società partecipata. Egli, a norma dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come soggetto responsabile dell’amministrazione comunale, facendo uso della minima diligenza, avrebbe dovuto quanto meno esigere il rispetto da parte della società pubblica della convenzione  nei confronti del comune e nei confronti della società di trasformazione urbana appositamente costituita dalla prima.


Stampa articolo