La sentenza della Suprema Corte di Cassazione 16 marzo del 2015, n. 11030 affronta il tema dei veicoli fuori uso e precisa quando questi possano essere annoverati come rifiuti pericolosi. Nella lettura della giurisprudenza di legittimità si può presumere, senza particolari accorgimenti, che un veicolo fuori uso rientri tra i rifiuti pericolosi quando emerge, anche dalle modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna procedura di bonifica delle parti pericolose.
Con la sentenza 16 marzo del 2015, n. 11030, la Cassazione torna ad occuparsi dei veicoli fuori uso e della loro qualifica giuridica di rifiuti, offrendo una completa ricostruzione della nozione.
Definizione – Per quanto concerne la definizione di veicolo fuori uso, la normativa di riferimento è individuata nel d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, che ha dato attuazione alla disciplina comunitaria in materia, contenuta nella direttiva 2000/53/CE. Lo stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 227, comma 1, lett. c) richiama espressamente le norme di cui al d.lgs. 209/2003; va, però, precisato che la normativa inerente i veicoli fuori uso è completata dall’art. 231 del d.lgs. 152/2006, il quale tratta i veicoli a motore non disciplinati dal d.lgs. 209/2003 e dalla direttiva comunitaria.
L’art. 3 del d.lgs. 209/2003, in particolare, fornisce le definizioni e, in primis, quella di “veicoli”, al comma 1, lett. a): i veicoli a motori rientranti nelle categorie M1 e N1, come esplicitate all’allegato II, parte A, direttiva 70/156/CEE ed i veicoli a motore a tre ruote, inseriti nella direttiva 2002/24/CE, eccetto i tricicli a motore. Attengono alla categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone, con massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente; mentre rientrano nella categoria N1 i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
Tra questi veicoli, è “veicolo fuori uso”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), quello a fine vita, costituente rifiuto ex art. 6 del decreto Ronchi, oggi art. 183 del Codice dell’ambiente. Ad esplicare meglio le ipotesi nelle quali un veicolo viene etichettato come fuori uso è il successivo comma 2, che delinea quattro situazioni: la prima (lett. a) riguarda la consegna presso un centro di raccolta autorizzato, sia direttamente dal detentore del mezzo sia mediante un trasportatore autorizzato oppure la consegna presso un concessionario o simili, il quale rilascia il certificato di rottamazione al detentore, previa accettazione del ritiro del veicolo destinato alla demolizione a norma del d. lgs. 209/2003. Il secondo caso (lett. b) concerne la disciplina prevista per i veicoli detenuti da organi pubblici e non reclamati. La terza ipotesi (lett. c) riguarda mezzi definiti fuori uso a seguito di un provvedimento amministrativo o giudiziario. Infine, il quarto caso (lett. d) comprende la situazione in cui il veicolo risulta in evidente stato di abbandono, anche se situato in un area privata.
Esclusioni – Vi è una tipologia di veicoli, ex art. 3, comma 3, esclusa da tale disciplina, ossia quella dei veicoli d’epoca o di interesse storico, collezionistico o destinati ai musei, idoneamente preservati, pronti all’uso o smontati.
Come prima affermato, i veicoli esclusi dal dettato normativo dell’art. 3 del d.lgs. 209/2003 sono disciplinati dall’art. 231 d.lgs. 152/2006, il quale prevede la consegna del mezzo da parte del proprietario ad un centro di raccolta ai fini della rottamazione oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, i quali consegneranno, a loro volta, il veicolo a tale centro. È il comma 4 del medesimo articolo a prevedere il rilascio di un apposita certificazione da parte del gestore del centro di raccolta o della concessionari al proprietario del veicolo.
La certificazione deve contenere più dati necessari: data di raccolta del mezzo, gli estremi dell’autorizzazione del centro, i dati identificativi del proprietario e del veicolo e soprattutto l’assunzione dell’impegno da parte dei soggetti, che prendono in carico il veicolo, a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, Pubblico Registro Automobilistico. L’importanza di tale documento è da ricondursi al fatto che esonera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso, come previsto dal comma 6 del sopracitato articolo. La cancellazione al PRA deve essere effettuata dal titolare del centro di raccolta o della concessionaria o della succursale della casa costruttrice entro 90 giorni dalla ricezione del veicolo ai sensi del comma 5.
Veicoli rimossi, abbandonati e sequestrati – Nel caso di veicolo rimosso ai sensi dell’art. 159 del Codice della strada e avviato alla demolizione perché non reclamato entro 180 giorni dal proprietario ex art. 215 C.d.S., i responsabili dei centri di raccolta o di altre aree di custodia dei mezzi rimossi sono soggetti ai medesimi obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 231 d. lgs. 152/2006. Tali obblighi consistono, per il comma 7, nel divieto ad alienare, smontare e distruggere i veicoli prima di aver ottemperato all’onere della loro cancellazione al PRA, mentre, per il comma 8, nell’annotare sull’apposito registro dei veicoli in entrata e in uscita, come previsto dal Codice della strada, gli estremi dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti.
In relazione alla lett. d) di cui all’art. 3, comma 2 d. lgs. 209/2003, la Corte di Cassazione ha affermato in molteplici occasioni, anche nella recentissima sentenza del 20 aprile 2015 n. 17121, il principio per cui si classifica un veicolo come fuori uso sia quando il proprietario intenda disfarsene, se ne disfi o abbia l’obbligo di disfarsene sia quando il mezzo sia stato privato delle targhe e destinato alla demolizione anche prima del suo affidamento ad un centro di raccolta e soprattutto quando il veicolo sia evidentemente abbandonato, anche se in un’area privata (Sent. Cass. 40747/2010, sent. Cass. n. 22035/2010).
Alla luce di tale giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che possono essere considerati veicoli fuori uso, e quindi rifiuti, anche i veicoli sequestrati, nel caso in cui vadano ritenuti in evidente stato di abbandono per le modalità in cui detenuti.
Nel caso di specie, la Corte ha considerato sussistenti i veicoli fuori uso ai sensi del d.lgs. 209/2003 sia ai sensi dell’art. 231 T.U.A., dal momento che le condizioni nelle quali versavano i mezzi erano di oggettivo abbandono, tale da non poter escludere l’attribuzione di rifiuto.
Veicolo fuori uso pericoloso – In relazione alla natura pericolosa dei veicoli fuori uso la Cassazione ha anche affermato il principio secondo il quale “in tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose”.
Nel caso di specie, la presenza di sostanze pericolose è stata accertata dal verbale del sopralluogo effettuato, con in allegato le fotografie, nel quale si sottolinea la necessità di un’approfondita indagine per accertare la contaminazione del suolo causata dallo sversamento dei liquidi dei veicoli.
dottoressa Alessandra Crepaldi