E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 124 del 30 maggio ed  entrerà in vigore il 14 giugno prossimo, la legge  27 maggio 2015, n. 69 , recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

La legge, di cui abbiamo anticipato il testo dopo l’approvazione della Camera il 21 maggio scorso, si compone di soli 12 articoli, raggruppati in due Capi:

– il Capo I, riguarda, in particolare, i reati contro la pubblica amministrazione (artt. da 1 a 8)

– il Capo II, ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali ( artt. da 9 a 12).


In sintesi, la legge 69  prevede:

–        l’inasprimento delle pene (detentive e pecuniarie) per molti reati di corruzione  (corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione per l’esercizio della funzione, peculato), ma anche per associazione mafiosa;

–        la reintroduzione del falso in bilancio (per le società non quotate  la pena massima è limitata a 5 anni, tetto che impedisce il ricorso alle intercettazioni;

–        un incremento, a meccanismo invariato, dei tempi di prescrizione con l’incremento delle pene.

Da segnalare, per quanto riguarda la concussione (art. 317 c.p.) – che la L. 69 ricomprende anche l’incaricato di un pubblico servizio, così come, in effetti, era già previsto nella versione precedente alla legge n. 190/2012.

La suddetta legge introduce una nuova circostanza attenuante  (art. 323-bis cp.), in riferimento ai responsabili di delitti contro la p.a. (articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale) che si adoperino efficacemente per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e forniscano concreta collaborazione. Nei casi specificamente previsti, potranno contare su una riduzione da 1/3 fino a 2/3 della pena.

Modifica, inoltre, l’art. 165 del codice penale, condizionando la concessione della sospensione condizionale della pena per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p., al risarcimento, alla riparazione del danno ed alle specifiche attività previste nella nuova versione approvata.

E subordina la possibilità di accedere al patteggiamento (art. 444 del codice di procedura penale) alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.


Fra le diverse disposizioni della legge n. 69/2015, sono da ricordare anche:

– l’art. 7, con il quale è stato introdotto, con una modifica del codice di procedura penale, l’obbligo del pubblico ministero di informare il Presidente dell’A.N.AC sull’esercizio dell’azione  penale  per  i  fatti   di  corruzione, ;

– l’art. 8, che introduce nella L.190 del 2012 due modifiche:

a) all’art. 1, c. 2, con l’inserimento della lett. f-bis sulla competenza dell’A.N.AC di vigilanza e controllo sui contratti di cui agli articoli 17  e  seguenti  del  codice  dei  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, già attribuita all’Autorità dal decreto – legge n. 90 del 2014;

b) all’art. 1, c. 32,  con il quale è aggiunto l’obbligo delle stazioni appaltanti di   trasmettere   ogni semestre a le informazioni sui procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture all’A.N.AC.

Per maggiori dettagli si rinvia al dossier di documentazione della Camera dei deputati del 14 maggio scorso.

 

 

 


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